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L’immediata operatività del (nuovo) divieto di anatocismo

La modifica dell’art. 120 T.U.B. introdotta dalla L. n. 147/2013 (c.d. legge di stabilità 2014) ha posto il divieto dianatocismo nei rapporti bancari, introducendo una disciplina speciale più rigorosa della normativa ordinariadettata dall’art. 1283 c.c. Ne deriva che dall’entrata in vigore di tale legge non è più consentita, nell’ambito dei rapporti bancari, alcuna prassi anatocistica, posto pure che il mancato intervento di normazione secondaria a opera del C.I.C.R. non potrebbe comunque essere ritenuto rilevante in proposito. Ne deriva, altresì, il diritto del cliente di ripetere le somme per tale titolo addebitategli in conto nel periodo successivo al 1° gennaio 2014.