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L'operatore qualificato arriva in Cassazione

La sentenza in oggetto (CASSAZIONE sentenza n. 12138 del 26/05/2009 ) chiude una lunga vicenda processuale tra una impresa ed una banca in ordine ad un contratto swap, di rilevante importo e dall'esito economico assai infausto per l'impresa.  Il punto chiave della vicenda verte sulla dichiarazione di operatore qualificato, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Consob n. 5387 del 1991, secondo il quale, tra gli operatori qualificati, si inseriscono anche “ogni società o persona giuridica in possesso di una specifica competenza ed esperienza in materia di operazioni in valori mobiliari espressamente dichiarata per iscritto”. L'importanza della dichiarazione in oggetto si apprezza considerando che la dichiarazione del legale rappresentante della società, secondo la quale la medesima riveste lo status di operatore qualificato, comporta la rinuncia, da parte della società stessa, alla applicazione di parte della normativa a tutela del cliente così come previsto, per la generalità dei clienti, dalla legge n. 1 del 1991 e dal relativo regolamento Consob di attuazione n. 5387 del 1991.  La deroga in oggetto, prevista dall'art. 13 del summenzionato regolamento, trova la propria giustificazione nella opportunità di non gravare eccessivamente l'operatività dei rapporti quanto la controparte dell'intermediario finanziario vanta conoscenza ed esperienza dei mercati finanziari, e dei relativi prodotti, che gli consentono di rapportarsi con l'intermediario su un piano di pressoché sostanziale parità informativa. La previsione regolamentare è stata oggetto di critiche in quanto la legge n. 1 del 1991 non contemplava espressamente una graduazione della tutela della clientela e ciò rende assai interessante il primo motivo sottoposto all'attenzione della Suprema Corte. 


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