Prescrizione e «operazioni bancarie in conto corrente»: sul comma 61 della legge n. 10/2011
SOMMARIO. 1. I fatti. – 2. «Contesto» del comma 61. – 3. Interpretazione del primo periodo del comma 61. – 4. Interpretazione del secondo periodo del comma 61. – 5. Palese incostituzionalità del secondo periodo. – 6. Incostituzionalità (alquanto) ipotetica del primo periodo. - 7. Per una lettura critica della sentenza delle Sezioni Unite. - 8. Profili «funzionali». – 9. Decorrere della prescrizione dall’estratto conto successivo al versamento. – 10. Cenno bibliografico.
I fatti sono noti. Risolvendo una questione valutata «di particolare importanza» e che trova allo stato divisa la giurisprudenza di merito, le Sezioni Unite della Cassazione stabiliscono che - ove il cliente, agente per la nullità della clausola di interessi anatocistici, chieda altresì la ripetizione dei relativi pagamenti indebiti - il termine decennale di prescrizione decorre, trattandosi di apertura in c/c e quando i versamenti compiuti hanno «avuto solo funzione ripristinatoria della provvista», dalla «data in cui è stato estinto il saldo di chiusura del conto» (Cass. n. 24418/2010: per il caso di versamento su conto scoperto – decide la Corte – la prescrizione, per contro, parte subito). La sentenza fa molto rumore. E, naturalmente, viene a preoccupare parecchio le banche. Allora un senatore del partito di maggioranza relativa propone l’introduzione di una apposita norma di legge, nell’intento specifico di cancellare, appunto, il dictum della Cassazione. Nonostante l’opposizione parlamentare, la norma – che si compone di due separati periodi - passa.
Ora, sul piano del fatto – e del valore sociale – la riassunta vicenda si commenta da sola: meglio, innegabile, si autodenuncia il troncone di vicenda sin qui compiutosi, nell’attesa dei futuri sviluppi. Certi nell’an, nel concreto rimane incerto lo scrutinio del loro segno. Sul piano del diritto - già nel tempo dell’oggi -, invece, le cose paiono un poco più complicate.
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