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PRINCIPIO DELLA ONNICOMPRENSIVITÀ ED USURA BANCARIA

L’incidenza della penale di risoluzione per inadempimento sul calcolo del T.E.G. ai fini della verifica usuraria. Commento a Ordinanza GIP Bari 14/12/20

 

La tanto annosa e dibattuta questione del c.d principio della onnicomprensività, in tema di usura bancaria, da sempre oggetto di accesi dibattiti giurisprudenziali, è divenuta nuovamente protagonista di una recente ordinanza del G.I.P. di Bari, il quale, rigettando la richiesta di archiviazione formulata dal P.M., ha disposto l’imputazione coatta per il reato di usura in danno dei funzionari di un noto Istituto di credito del luogo che ebbero a stipulare con i querelanti diversi contratti di finanziamento e di mutuo. Il Giudicante, conducendo una meticolosa indagine su quali costi concorrano in concreto alla formazione del T.E.G. contrattuale, ha affermato l’inclusione della penale di risoluzione (pattuita, nel caso di specie, nella misura del 5% del capitale residuo in caso di risoluzione per inadempimento) nel calcolo del costo economico complessivo rilevante ai fini della valutazione usuraria.

L’analisi condotta dal G.I.P. ha provato incontrovertibilmente che, proprio in ragione dell’ormai conclamato principio della onnicomprensività di cui all’art. 644, cod. pen. (letto alla luce dell’interpretazione autentica effettuata dal legislatore), non possa escludersi il computo della penale per inadempimento contrattuale fra le voci di costo che concorrono alla formazione del T.E.G..

 

Articolo redatto dall'avv. Gianfranco Loiudice

gianfrancoloiudice@studiolegaleloiudice.it

 

 


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