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Richiesta di documentazione avanzata ai sensi degli artt. 7 e 8del D. LGS 196/03 (codice in materia di protezione dei dati personali)

 

Come è noto l’art. 119 del TUB consente di acquisire dalla Banca, contro rimborso delle spese, copia della documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con la stessa negli ultimi dieci anni1; un’analoga disposizione è prevista dall’art. 28 del Regolamento Consob n. 11522/982.  Gli intermediari finanziari, di regola, frappongono difficoltà di varia natura al rilascio delle copie della documentazione.  

Talvolta le banche, cogliendo un’interpretazione strutturalmente letterale della norma, non accolgono le richieste avanzate dalla clientela che presentano una qualche forma di genericità e non siano riferite ad una ben circostanziata ed individuata operazione; la richiesta ad esempio di copia del contratto e della documentazione di conto riferita ad un periodo temporale specificato, veniva in precedenza talvolta disattesa adducendo appunto vizi di eccessiva genericità della richiesta stessa.