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RICHIESTA DI DOCUMENTAZIONE EX ART. 119 TUB. IL DECENNIO DELLA DOCUMENTAZIONE NON E’ RIFERITO AGLI ESTRATTI CONTO

Una significativa precisazione in merito alla documentazione che, a norma dell’art. 119 TUB, deve essere resa disponibile alla clientela, viene riportata nella sentenza del Tribunale di Napoli menzionata in oggetto. Più recentemente anche l’ABF di Roma ha assunto una chiara posizione al riguardo.

I documenti di sintesi, menzionati al 1 e 2 comma dell’art. 119 TUB, riferiti agli estratti conto, si distinguono dai documenti inerenti alle singole operazioni, menzionati al 4 comma dell’articolo. Per i primi, avendo lo scopo di consentire al cliente di controllare l’andamento del rapporto nella sua interezza, dall’apertura alla chiusura, la banca ha l’obbligo di conservazione per l’intero periodo del rapporto. L’art. 119, 4 comma, TUB è esclusivamente riferito alla documentazione inerente a singole operazioni.