articolo

RIMBORSO ANTICIPATO NEL CREDITO AI CONSUMATORI

"Con sentenza dell’11/9/19 la Corte di Giustizia Europea, con una chiara ed ineludibile interpretazione dell’art. 16 della Direttiva 2008/48/CE, ha espresso un principio di diritto che rimuove interamente, nei rimborsi anticipati dei finanziamenti ai consumatori, la differenziazione fra costi upfront e recurring introdotta dalla Banca d’Italia nella regolamentazione delle cessioni del quinto dello stipendio.

(...)

Con nota del 4 dicembre 2019 (Alleg. 1), l’Organo di Vigilanza, a parte l’esclusione delle imposte, si è conformato al disposto della Corte di Giustizia modificando le ‘linee orientative’ espresse nelle precedenti comunicazioni. Con la proverbiale attenzione alla stabilità dell’intermediario, tuttavia, nella citata nota non si è mancato di lasciare spazi di grigiore dispositivo che, se da un lato continueranno ad alimentare il contenzioso, dall’altro offriranno al sistema bancario margini per ammortizzare gradualmente, ed a costi inferiori, il radicale e drastico cambiamento indotto dalla Corte di Giustizia".

 

 


Materiale Correlato