Strutture rimediali per la violazione di «obblighi di fattispecie» da parte degli intermediari finanziari (con particolare riferimento a quelli di informazione e di adeguatezza operativa)
SOMMARIO. - 1. Immissio. – 2. Il problema e le soluzioni prospettate. – 3. La sentenza di Cass. n. 19024/2005. - 4. L’ordinanza di Cass. n. 3683/2007. - 5. Qualche ulteriore riflessione sulla categoria degli obblighi legali di fattispecie e sulle strutture rimediali nelle operazioni di borsa.
Nell’arco del variegato panorama di problemi che vengono oggi a presentare le operazioni denominate «di borsa» un posto centrale occupa la tematica inerente al c.d. «risparmio tradito». Com’è notissimo, gli anni a cavallo del secolo hanno visto il verificarsi di più e importanti rovesci finanziari, con titoli finiti per evaporare nel nulla: a ciò è seguita – è non meno noto - la reazione di schiere di investitori (i «traditi», appunto) che hanno cercato di recuperare i vanificati loro risparmi agendo (oltre che contro gli emittenti, più o meno decotti, soprattutto) contro gli intermediari finanziari, concretamente funti a tramite (in senso lato) delle operazioni poi terminate in modo così malaugurato. Il tema, in verità, per sua natura viene a involgere un numero di distinti profili assai elevato: dal tipo di controlli esercitati (o non esercitati) su comportamenti e attività degli emittenti; alla realtà fattuale del c.d. grey market; al livello di diligenza tenuto dagli intermediari nel riscontro «prodotti finanziari»; alla definizione dei contenuti puntuali degli obblighi imposti (dall’art. 21 Tuf, come specificato e integrato dalla normativa del Regolamento Intermediari n. 11522/’98) agli intermediari nei confronti dei clienti investitori; all’effettiva rilevanza delle diversità «categoriali» e non degli investitori (sul fronte, dunque, del ritaglio degli «operatori professionali» di cui al citato Regolamento, come su quello del grado di rilievo assegnato, a livello di singola fattispecie concreta, alle caratteristiche proprie dei diversi investitori coinvolti). E così via.
Nella presente sede, peraltro, il compito assegnatomi è – per mia buona ventura - più limitato. In sé più ridotto; pure, certamente non meno interessante: se non altro, perché si tratta di dare conto di una delle polemiche più vive, in materia, sotto il profilo (non solo) tecnico.
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