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SULLA CONFORMITÀ DELL’AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE AL PRINCIPIO DI TIPICITÀ DEI MODI DI ACQUISTO DEI FRUTTI CIVILI DOPO LE SS.UU. N. 15130 DEL 2024

Pubblichiamo un contributo dell'avv. Ugo Vassallo Paleologo che pone interessanti spunti di riflessione in merito all'incidenza della pronuncia delle Sezioni Unite nell'ambito delle procedure esecutive.

Riportiamo le considerazioni finali dell'autore: 

"La conclusione alla quale si è appena giunti dimostra che l’argomento qui trattato travalica l’ambito del contenzioso Banca ↔ Mutuatario per investire anche quello del concorso dei creditori sia che ciò avvenga nell’ambito di un’esecuzione individuale oppure in sede fallimentare. 

Risulta infatti conseguenza evidente del principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite l’alterazione della par condicio creditorum, tutelata e garantita dell’art. 2741 nonché, per i creditori ipotecari, dall’art. 2855, commi II e III, applicabile alle procedure concorsuali in virtù del richiamo espresso contenuto nell’art. 54, comma III, legge fallimentare. 

Le Sezioni Unite “legittimando” l’ammortamento alla francese consentono al mutuatario di implementare l’importo del proprio credito a discapito degli altri creditori; implemento, che finisce col ridurne, se non addirittura discioglierne del tutto, le aspettative soprattutto quando essi siano muniti di un’ipoteca di grado poziore oppure a maggior ragione se siano dei semplici chirografi".


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