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Swap ed enti locali: note critiche a Tribunale Bologna 14/12/2009 sulla qualificazione dell'up front e l'interpretazione della dichiarazione di operatore qualificato

La recente sentenza n° 5244/2009 emessa dalla Seconda Sezione civile del Tribunale di Bologna (qui leggibile come documento correlato) costituisce la prima pronuncia relativa ad una controversia tra un Ente locale (nella fattispecie il Comune di Cattolica) ed un Istituto di credito, avente ad oggetto l'operatività in strumenti finanziari derivati del Comune.

Le questioni affrontate dalla Corte bolognese sono di grandissima attualità ed interessano un rilevante numero di Enti territoriali italiani, i quali non di rado hanno fatto ricorso alla finanza derivata (come peraltro consentito sin dal 2001) per dichiarate finalità di ammortamento del debito, finendo, al contrario in molti casi per sopportare oneri finanziari aggiuntivi originati dall'operatività di sofisticati prodotti finanziari. Dal canto loro le Banche, italiane ed estere, hanno spesso operato non solo quali contraenti controparti degli Enti locali, ma anche quali consulenti finanziari (advisors), espressamente incaricati dalle stesse delibere degli Enti, di strutturare i contratti derivati maggiormente conformi alle esigenze dei Clienti.

La pronuncia in commento, che desta più di una perplessità, affronta, in stretta relazione alle allegazioni attoree, tre ordini di questioni, raggruppabili come segue: 1) problematiche connesse alla natura dei contratti swap e degli up front riconosciuti al Comune; 2) legittimità dei contratti swap in riferimento alla normativa speciale relativa agli Enti territoriali e 3) legittimità dei contratti swap in riferimento alla normativa finanziaria (con particolare riguardo alla questione dell'operatore qualificato).