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Tribunale di Cuneo, sez. civ., ordinanza n. 1832 del 29 giugno 2015.Giudice dott. Massimo Scarabello. Un breve commento

Il giudice del Tribunale nell’applicare il nuovo disposto dell’art. 120 del T.U.B. ha posto il divieto alla Banca ad effettuare, a partire dal 1/01/14, qualsiasi capitalizzazione degli interessi passivi sui contratti di conto corrente (già in essere o ancora da stipulare), sancendo l’illegittimità del comportamento contrattuale tenuto dalla stessa, di aver tenuto pratiche commerciali scorrette e di aver violato i principi di buona fede, correttezza e lealtà. La sentenza ribadisce inoltre che nel sistema delle fonti le deliberazioni del CICR siano atti di natura regolamentare, di rango secondario, dunque sottordinati rispetto alla legge ordinaria; di conseguenza l’istituto di credito non avrebbe dovuto posticipare l’applicazione dell’art. 120 T.U.B., subordinandola agli attesi chiarimenti della prossima delibera CICR.