articolo

USURA ED INTERESSI DI MORA. Commento all'ordinanza Corte d’Appello Torino 27 luglio 2018

Un breve commento a cura del dott. R. Marcelli e del dott. A. Valente.

Costituisce un aspetto di pregnante rilievo la circostanza che la Corte riconduca la verifica dell’usura al momento pattizio, valutando la misura dell’equilibrio delle prestazioni convenute fra le parti, non rilevando in alcun modo l’insorgere o meno del diritto al tasso di mora in un momento successivo; cioè a dire, rileva il momento in cui gli interessi, corrispettivi e di mora, sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento. 

Ancorché eventuale, la mora esercita il suo rilievo nell’equilibrio pattizio; non si può trascurare che la presenza in contratto della mora, anche nella sua natura eventuale, costituisce un vantaggio in sé di ‘deterrenza’, a prescindere dall’applicazione concreta, che comunque sul piano concreto assumerà statisticamente una misurabile certezza, tanto più marcata quanto minore è il merito di credito e, di riflesso, più rilevante è il corrispondente tasso corrispettivo: vantaggio ricompreso a pieno titolo, letteralmente, nella previsione dell’art. 644 c.p.

Se l’accertamento dell’usura nella mora non fosse ricondotto al momento iniziale, con riferimento, quindi, al credito erogato e, invece, fosse traslato sull’elemento di sopravvenienza successiva, rimarrebbero inapplicabili gli artt. 644 c.p. e 1815 c.c., in rispetto della norma di interpretazione autentica d.l. 394/00, conv. l. 24/01. Per contro, si risolverebbe in una sorta di contorsione ermeneutica attribuire alla mora, solo al verificarsi dell’insolvenza, valenza di usura originaria, esclusa sino a quel momento perché eventuale


Materiale Correlato