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RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA IN MATERIA BANCARIA – ANNO 2021 - SECONDO INCONTRO

WEBINAR MENSILI DI AGGIORNAMENTO ED APPROFONDIMENTO SULLA GIURISPRUDENZA IN AMBITO BANCARIO (8 aprile 2021 - ORE 16.00 - 18.00)


L’AssoCTU, Associazione nazionale che riunisce i consulenti tecnici dei tribunali in materia bancaria e finanziaria, propone, nell’ambito dei corsi di formazione on-line, un ciclo di incontri con cadenza fissa mensile nei quali verranno illustrate e discusse da tecnici e legali esperti del settore bancario le più rilevanti novità giurisprudenziali sia di merito sia di legittimità del mese appena trascorso.

La materia del contenzioso bancario è caratterizzata da una continua evoluzione giurisprudenziale: in tale ottica, risulta cruciale per i professionisti del settore, siano essi tecnici o legali, avere una panoramica costantemente aggiornata dei principali orientamenti. La previsione di incontri mensili viene incontro a tale esigenza, con l’obiettivo di fornire un utile strumento di approfondimento e garantire il costante e tempestivo aggiornamento professionale.

Si provvederà a censire sentenze attinenti il contezioso in tema di:

  • conti correnti e affidamenti in conto;
  • mutui, leasing e altri finanziamenti a rimborso rateale;
  • credito al consumo;
  • operatività in strumenti finanziari derivati;
  • fideiussioni e altri contratti di garanzia;
  • crediti deteriorati (non performing loans).

La selezione ed il commento delle sentenze è affidato a qualificati esperti del settore, che individueranno le pronunce più rilevanti in considerazione sia dei principi giuridici in esse affermati sia delle ricadute partiche di tali principi sulla tecnica di ricalcolo dei rapporti bancari e quindi sull’evoluzione del contezioso in materia.

 

SECONDO WEBINAR (GIOVEDI’ 8/04/21):
Relatori:
  • dott. Roberto Marcelli, Presidente AssoCTU
  • avv. Fabio Fiorucci, esperto in materia bancaria
Temi dell'incontro del 8/04:

Requisiti corretta segnalazione Centrale dei rischi. Corte di Cassazione III sez. Civ. n. 3130/2021

Per stabilire se una banca abbia correttamente o meno segnalato alla Centrale dei Rischi l’inadempimento d’una obbligazione del cliente, non è sufficiente valutare ex post se, all’esito del giudizio tra banca e cliente, le eccezioni da questi frapposte all’adempimento dei propri obblighi si siano rivelate infondate; é necessario invece stabilire, con valutazione ex ante, se al momento in cui il cliente ha rifiutato l’adempimento delle proprie obbligazioni i motivi del rifiuto apparissero oggettivamente non infondati, e prospettati in buona fede. L’onere della relativa prova grava su chi domanda il risarcimento del danno da illegittima segnalazione alla Centrale dei rischi.

Fideiussione e suoi rapporti con contratto autonomo di garanzia. Corte di Cassazione VI sez. Civ. n. 3193/2021 + Tribunale di Pesaro 1/02/21

Con la recente ordinanza, la Sesta Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazione ha riaffermato i limiti dell’impermeabilità del contratto autonomo di garanzia alle eccezioni di merito del garante, oltre che ove sia proponibile la c.d. exceptio doli generalis seu praesentis, basata sull’evidenza certa del venir meno del debito garantito per pregressa estinzione dell’obbligazione principale per adempimento o per altra causale, nei casi in cui:

  • le eccezioni attengano alla validità dello stesso contratto di garanzia; quando esse ineriscano al rapporto tra garante e beneficiario;
  • il garante faccia valere l’inesistenza del rapporto garantito;
  • la nullità del contratto-base dipenda da contrarietà a norme imperative o illiceità della causa ed attraverso il contratto di garanzia si tenda ad assicurare il risultato che l’ordinamento vieta.

Nel caso di specie, la Corte territoriale, uniformandosi alla giurisprudenza delle Sezioni Unite, ha, inoltre, espressamente ribadito che la previsione dell’art. 1957 c.c. sia inapplicabile al contratto autonomo di garanzia, escludendo con ciò che la pretesa della banca potesse essere assoggetta al temine semestrale decadenziale ivi previsto.

Prescrizione: versamenti solutori e ripristinatori. Corte di Cassazione I sez. Civ. Ord. n. 3858/2021

Con l’ordinanza n. 3858 del 15.02.2021, pronunciandosi in materia di prescrizione nei c/c, la Suprema Corte ha dato seguito al proprio orientamento già espresso nella precedente pronuncia n. 9141.2020 affermando: “come già evidenziato da questa Corte (Cass.n. 9141/2020), al fine di verificare se un versamento abbia avuto natura solutoria o ripristinatoria, occorre previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall’istituto di credito e conseguentemente rideterminare il reale saldo del conto” ed ha fornito ulteriori specifiche in merito alla corretta modalità di individuazione e imputazione delle rimesse solutorie.

 

 

RELATORI DEL CICLO DIDATTICO:

Eventuali ulteriori relatori, tutti di elevato profilo professionale, potranno essere individuati di volta in volta anche in base alla materia oggetto delle sentenze selezionate.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE:

Sono previsti n. 12 webinar a cadenza orientativamente mensile, tutti della durata di due ore l’uno (ore 16.00 – 18.00). Gli incontri sono calendarizzati in maniera flessibile, indicativamente il secondo venerdì di ciascun mese (ad eccezione del mese di agosto). Gli iscritti riceveranno, entro il 15 del mese in corso, la conferma della data dell’incontro relativo al mese successivo.

Per gli iscritti che non potessero seguire in diretta gli incontri, sarà altresì possibile fruire della videoregistrazione dell’incontro nei giorni successivi, accedendo alla registrazione on demand sul sito dell’AssoCTU.

Per maggiori informazioni su costi e modalità di iscrizione si rimanda alla scheda di iscrizione allegata. Per informazioni e chiarimenti è disponibile la Segreteria dell’AssoCTU (Tel. 068554936, info@assoctu.it)

Documenti correlati

Programma e scheda di iscrizione (413 K)