RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA IN MATERIA BANCARIA – ANNO 2021 - TERZO INCONTRO
WEBINAR MENSILI DI AGGIORNAMENTO ED APPROFONDIMENTO SULLA GIURISPRUDENZA IN AMBITO BANCARIO (14 maggio 2021 - ORE 16.00 - 18.00)
L’AssoCTU, Associazione nazionale che riunisce i consulenti tecnici dei tribunali in materia bancaria e finanziaria, propone, nell’ambito dei corsi di formazione on-line, un ciclo di incontri con cadenza fissa mensile nei quali verranno illustrate e discusse da tecnici e legali esperti del settore bancario le più rilevanti novità giurisprudenziali sia di merito sia di legittimità del mese appena trascorso.
La materia del contenzioso bancario è caratterizzata da una continua evoluzione giurisprudenziale: in tale ottica, risulta cruciale per i professionisti del settore, siano essi tecnici o legali, avere una panoramica costantemente aggiornata dei principali orientamenti. La previsione di incontri mensili viene incontro a tale esigenza, con l’obiettivo di fornire un utile strumento di approfondimento e garantire il costante e tempestivo aggiornamento professionale.
Si provvederà a censire sentenze attinenti il contezioso in tema di:
- conti correnti e affidamenti in conto;
- mutui, leasing e altri finanziamenti a rimborso rateale;
- credito al consumo;
- operatività in strumenti finanziari derivati;
- fideiussioni e altri contratti di garanzia;
- crediti deteriorati (non performing loans).
La selezione ed il commento delle sentenze è affidato a qualificati esperti del settore, che individueranno le pronunce più rilevanti in considerazione sia dei principi giuridici in esse affermati sia delle ricadute partiche di tali principi sulla tecnica di ricalcolo dei rapporti bancari e quindi sull’evoluzione del contezioso in materia.
TERZO WEBINAR (VENERDI’ 14/05/21):
Relatori:
- dott. Roberto Marcelli, Presidente AssoCTU
- avv. Fabio Fiorucci, esperto in materia bancaria
Temi dell'incontro del 14/05:
Distribuzione oneri probatori nel contenzioso bancario. Corte di Cassazione n. 6480 del 9/03/2021
Con la recente ordinanza in oggetto, la Sesta Sezione Civile ha cassato la pronuncia della Corte d’Appello di Bari, con la quale la Corte d’Appello aveva ritenuto che, nei giudizi in materia di obbligazione, l’onere della prova documentale debba incombere sulla parte che si sia affermata creditrice, anche nel caso in cui l’azione abbia ad oggetto l’accertamento negativo del credito.
Inclusione nel TAEG della polizza assicurativa. Tribunale di Torino 21/01/21
Ad avviso del Tribunale la polizza assicurativa anche se definita formalmente come facoltativa va inclusa nel calcolo del Taeg qualora vi sia connessione tra contratto di finanziamento e il contratto assicurativo e, dunque, qualora quest’ultimo sia stato previsto a copertura del credito ed i contratti risultino avere pari durata e pari data di stipula. In tal caso il servizio accessorio deve ritenersi a tutti gli effetti obbligatorio, al di là del dato meramente formale e, dunque, inserito nel calcolo della misura del Taeg.
Cartolarizzazione dei crediti: meccanismo pubblicitario della cessione e individuazione dei crediti ceduti (criticità).
Tribunale di Foggia 18/01/21: Le Gazzette Ufficiali prodotte non appaiono idonee a consentire una compiuta verifica stante i plurimi criteri ivi indicati ai fini della individuazione dei crediti compresi ovvero esclusi da tali operazioni che non è possibile verificare sulla scorta della documentazione in atti, evidenziandosi peraltro che nemmeno risulta prodotto il ricorso per decreto ingiuntivo ciò che consentirebbe quantomeno di verificare la tipologia del credito
Tribunale di Lecce 19/02/21: Il giudice dell’esecuzione del Tribunale di Lecce ha accolto l’opposizione alla distribuzione ed ha escluso la cessionaria dalla distribuzione del ricavato dalla vendita. Secondo il giudice dell’esecuzione di Lecce, l’avviso di cessione di crediti oggetto di cartolarizzazione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (e/o l’iscrizione nel registro delle imprese) non prova il perfezionamento della fattispecie traslativa né produce il relativo effetto; non ha valenza costitutiva; non sana eventuali vizi dell’atto e non fa parte della documentazione contrattuale inerente alla fattispecie traslativa. Difetta, conclude l’ordinanza, la legittimazione sostanziale della parte che si afferma successore a titolo particolare del creditore originario, ai sensi dell’art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ma che non ne fornisce la prova con documenti idonei a dimostrare l’incorporazione e l’inclusione del credito medesimo in detta operazione, salvo che il resistente non l’abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta.
Ammortamento alla francese e vizio del consenso. Tribunale di Roma n. 2188 del 8/02/21
Un passaggio della sentenza: "la capziosa sostituzione della legge dell'interesse semplice con quella dell'interesse composto nel calcolo delle rate di un piano di ammortamento (alla francese) - circostanza che provoca un innalzamento occulto del tasso di interesse effettivamente applicato - potrebbe comportare in caso di mancata pattuizione del regime finanziario di capitalizzazione composta, anche la violazione dell'art. 117 TUB, che impone, a pena di nullità, di indicare per iscritto nei contratti bancari il tasso di interesse applicato e ogni altro prezzo e condizione"
RELATORI DEL CICLO DIDATTICO:
- dott. Roberto Marcelli, Presidente AssoCTU
- avv. Fabio Fiorucci, esperto in materia bancaria
- avv. Valerio Sangiovanni, esperto in materia bancaria
Eventuali ulteriori relatori, tutti di elevato profilo professionale, potranno essere individuati di volta in volta anche in base alla materia oggetto delle sentenze selezionate.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE:
Sono previsti n. 12 webinar a cadenza orientativamente mensile, tutti della durata di due ore l’uno (ore 16.00 – 18.00). Gli incontri sono calendarizzati in maniera flessibile, indicativamente il secondo venerdì di ciascun mese (ad eccezione del mese di agosto). Gli iscritti riceveranno, entro il 15 del mese in corso, la conferma della data dell’incontro relativo al mese successivo.
Per gli iscritti che non potessero seguire in diretta gli incontri, sarà altresì possibile fruire della videoregistrazione dell’incontro nei giorni successivi, accedendo alla registrazione on demand sul sito dell’AssoCTU.
Per maggiori informazioni su costi e modalità di iscrizione si rimanda alla scheda di iscrizione allegata. Per informazioni e chiarimenti è disponibile la Segreteria dell’AssoCTU (Tel. 068554936, info@assoctu.it)
Documenti correlati
Programma e scheda di iscrizione
(413 K)
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