ABF Collegio di Roma n. 284 del 23 Aprile2010
Conto corrente – recesso –art. 1375 c.c. – risarcimento del danno
L’eventuale mancato rispetto degli obblighi di correttezza e buona fede ex art. 1375 c.c. nel porre in essere il recesso da un rapporto di conto corrente – qualificato in giurisprudenza come “rottura brutale del credito” – non potrebbe mai comportare l’invalidità del recesso stesso e l’obbligo, per la banca, di ripristinare le linee di credito nel loro originario ammontare. Tutt’al più potrebbe configurare il diritto del correntista di ottenere il risarcimento del danno eventuale subito, che è onere del correntista chiedere e provare.
La giurisprudenza prevalente ritiene che l’esercizio di tale diritto (di recesso, ndr) da parte della banca debba comunque essere esercitato secondo buona fede, in conformità a quanto previsto dall’art. 1375 c.c.
Sotto questo profilo possono allora assumere rilievo anche le concrete modalità con le quali il recesso è stato nella specie esercitato e le motivazioni a tal fine addotte dalla banca.
Giova allora rilevare che, la banca resistente, per un verso, non ha concesso al cliente alcun preavviso; per altro verso, e soprattutto, ha fornito motivazioni non congruenti e parzialmente smentite dalla documentazione versata in atti.
Pertanto, pur non ravvisandosi gli estremi per qualificare nella specie come abusivo l’esercizio del diritto di recesso da parte della banca, le segnalate circostanze potrebbero in astratto configurare una violazione degli obblighi di correttezza e buona fede gravanti sulla banca.
Tale inadempimento – qualificato in giurisprudenza come “rottura brutale del credito” – non potrebbe mai comportare l’invalidità del recesso intimato dalla banca e l’obbligo, per quest’ultima di ripristinare le linee di credito nel loro originario ammontare, così come richiesto dalla ricorrente: ma al più il diritto del correntista di ottenere il risarcimento del danno eventuale subito, che nella specie non è stato chiesto né tanto meno provato.
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