ABF Decisione n. 177 Collegio di Milano del 31 Marzo2010
Ius variandi - art. 118 TUB - Variazione di tassi mercato
Il giustificato motivo per l’esercizio dello ius variandi può ricorrere “quando si verifichi un aumento generale dei costi industriali ovvero dei prezzi al consumo e, a maggior ragione, quando si modifichino i tassi d’interesse di primaria importanza per il mercato creditizio”.
Come è noto, la banca può infatti riservarsi la facoltà di modificare unilateralmente - anche in senso sfavorevole alla controparte - tassi, prezzi e altre condizioni per mezzo di clausole sottoposte a specifica approvazione da parte del cliente ai sensi dell’art. 117 del D.Lgs. n. 385/1993. A questo proposito deve ricordarsi che, secondo un orientamento ormai consolidato, lo ius variandi riconosciuto agli intermediari – seppure la relativa comunicazione debba riportare la dicitura “proposta di modifica unilaterale del contratto” (ai sensi dell’art. 118, comma 2, del D.Lgs. n. 385/1993) – è, a tutti gli effetti, un diritto potestativo, che attribuisce il potere di modificare la sfera giuridica dell’altra parte, indipendentemente dall’accettazione o del rifiuto di quest’ultima. Gli effetti sono risolutivamente condizionati all’esercizio del recesso, potere riconosciuto in capo al cliente che subisca la modifica, in senso a sé sfavorevole, delle condizioni contrattuali.
Va, peraltro, altresì ricordato che il nuovo testo dell’art. 118 del D.Lgs. n. 385/1993 – risolvendo pregresse questioni di coordinamento tra la disciplina dei contratti bancari e il Codice del consumo – richiede espressamente l’indicazione di un “giustificato motivo” a supporto della proposta di modifica.
La dottrina che si è occupata dell’argomento, osservando che l’istituto del “ius variandi” si giustifica in funzione dell’esigenza di conservare, nel corso del tempo, l’equilibrio sinallagmatico originariamente voluto dalle parti, neutralizzando gli effetti di eventuali successivi eventi che possano alterarlo, ha sottolineato che il giustificato motivo può ricorrere quando si verifichi un aumento generale dei costi industriali ovvero dei prezzi al consumo e, a maggior ragione, quando si modifichino i tassi d’interesse di primaria importanza per il mercato creditizio (ad esempio Euribor, Libor, IRS). […] Considerazioni analoghe valgono per la variazione dei tassi d’interesse che conseguono a «decisioni di politica monetaria», secondo quanto prevede il comma 4° dell’art. 118 t.u.b. - si può parlare a questo proposito di un giustificato motivo tipico.
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