sentenza

ABF decisione n. 276 Collegio di Milano del 23 Aprile2010

leasing - ius variandi - art. 118 TUB

In materia di leasing, non sussiste incompatibilità tra due clausole contrattuali che affermino i) che, nel caso in cui il canone non fosse assoggettato ad indicizzazione, sarà facoltà della concedente, da esercitarsi a suo insindacabile giudizio, di procedere ad un adeguamento dei corrispettivi indicati nelle condizioni particolari del contratto; ii) che, qualora sussista un giustificato motivo, il concedente potrà modificare le condizioni di cui al contratto ai sensi dell’art. 118 del d.lgs. n.385/93. Ciò perché, mentre la previsione contrattuale della indicizzazione del canone esclude la facoltà dell’intermediario di modificarlo unilateralmente ai sensi dell’art. 118 T.U.B., l’ipotesi della sopravvenienza di un giustificato motivo può legittimare una modifica unilaterale delle condizioni contrattuali diverse dagli interessi.

 

Una clausola inserita nel contratto, che preveda l’indicizzazione degli interessi in base a parametri prestabiliti (nella specie Euribor), la cui determinazione è sottratta alla volontà delle parti, può determinare variazioni del tasso di interesse legittime perché non comportano una modifica delle condizioni del contratto ai sensi dell’art. 118 T.U.B., ma non consente all’Intermediario di apportare unilateralmente una ulteriore modifica degli interessi a carico dell’utilizzatore.v