sentenza

ABF Decisione n. 934 Collegio di Milano del 15 Settembre2010

Ius variandi - art. 118 TUB – inapplicabilità art. 118 TUB al contratto di mutuo

L’art. 118 TUB non è applicabile al contratto di mutuo.

Ampia parte della dottrina e precedenti pronunce dell’Ombudsman Bancario e dello stesso Arbitro Bancario e Finanziario hanno affermato l’inapplicabilità dell’art. 118 del TUB (Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali) ai contratti di mutuo e, quindi, l’impossibilità per la banca di modificare unilateralmente le condizioni contrattuali dei mutui stipulati con la clientela. La motivazione sottostante a tale interpretazione è duplice: il citato articolo non è applicabile al contratto di mutuo non solo perché quest’ultimo non rientra tra i contratti “di durata”, ma anche perché – in caso di esercizio dello ius variandi da parte della banca – la facoltà di recesso che spetterebbe al mutuatario risulterebbe priva di concreta praticabilità, dovendo questi obbligatoriamente procedere immediatamente alla restituzione anticipata del debito residuo, qualora non intendesse accettare le nuove condizioni proposte dal mutuante.

 

Sono inefficaci le variazioni sfavorevoli per il cliente per le quali non siano state osservate le prescrizioni relative alle motivazioni ed alle modalità di comunicazione dettate dall’art. 118 TUB (come previsto dal comma 3 dello stesso articolo).