Arbitro Bancario Finanziario, Collegio di Coordinamento n. 14376 del 8 Novembre2022
Alcuni estratti della Decisione
La normativa appena richiamata non prevedeva dunque alcun obbligo di indicare, nei contratti di finanziamento, la formula utilizzata per il calcolo degli interessi o di allegarvi il piano di ammortamento, ma si limitava ad imporre l’indicazione del “tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati”. Tali disposizioni non prevedevano alcun obbligo dell’intermediario di consegnare o far sottoscrivere copia del piano di ammortamento al cliente al momento della sottoscrizione del contratto, ma prevedevano, invece, il diritto di quest’ultimo di ottenere, su esplicita richiesta e in qualsiasi momento, una tabella di ammortamento, che avrebbe dovuto essere consegnata gratuitamente. Ciò premesso, dalla documentazione agli atti del presente procedimento si evince chiaramente che il contratto di finanziamento oggetto del ricorso riporta: il TAN; l’importo complessivo degli interessi dovuti; l’importo della rata costante; il TAEG.
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Ne deriva che, sulla base delle previsioni pattizie relative al contratto per cui è controversia, il tasso di interesse, l’importo della rata e l’ammontare complessivo degli interessi dovuti sono univocamente e chiaramente determinati, prevedendo altresì le medesime condizioni che il cliente poteva conoscere in ogni momento – ovvero la ripartizione di ciascuna rata tra quota capitale e quota interessi richiedendo gratuitamente una tabella di ammortamento ai sensi dell’art. 7 delle richiamate condizioni contrattuali.
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Secondo questo Collegio, dunque, da quanto appena illustrato ne deriva che dall’analisi della normativa primaria e secondaria non emerge alcun riferimento espresso alla necessità che il contratto e/o la tabella di ammortamento esplicitino il regime finanziario o la base di calcolo degli interessi (capitale da restituire o capitale in scadenza per ciascuna rata), cosicché non è possibile, sotto questo profilo, ravvisare alcun profilo di antigiuridicità del comportamento dell’intermediario in relazione alle informazioni fornite nel contratto.
Testo Decisione(65 K)