sentenza

Cassazione a Sezioni Unite n. 15130 del 29 Maggio2024

Il principio di diritto: "in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento «alla francese» di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell’oggetto del contratto né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti".

In più nel teso della sentenza si legge, per quanto concerne l'anatocismo, che "con riferimento ai piani di ammortamento "alla francese" standardizzati tradizionali" non si riscontra "un effetto anatocistico vietato se si ha riguardo alla fisiologia dei rapporti di mutuo a restituzione frazionata, riferendosi il divieto ex art. 1283 c.c. (comunque superabile alle condizioni ivi previste) al momento patologico del rapporto, cioè alla pattuizione (anticipata) avente ad oggetto la produzione di interessi su interessi «scaduti» cioè non pagati alla scadenza” e che "deve escludersi che la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo. Come osservato dalla Procura Generale, «l’ammortamento alla francese prevede che l’obbligazione per interessi sia calcolata sin da subito sull’intero capitale erogato benché quest’ultimo non sia ancora integralmente esigibile» ‒ come accade anche in altri sistemi di ammortamento, come quello c.d. «all’italiana» in cui la quota di interessi è calcolata sin da subito sull’intero importo mutuato e non su quello residuo ‒ «ma non prevede che sugli interessi scaduti [e, si potrebbe aggiungere, non scaduti] maturino altri interessi. Il metodo alla francese è, piuttosto, costruito in modo tale che ad ogni rata il debito per interessi si estingue a condizione ovviamente che il pagamento sia avvenuto nel termine prestabilito".

Per quanto concerne la compatibilità dell'ammortamento alla francese con l'art. 821 c.c. (esigibilità degli interessi prima della scadenza del capitale), la Cassazione afferma la possibilità di convenire l'esigibilità degli interessi prima della scadenza del capitale in quanto:

1. "lo scarto temporale tra il godimento immediato e il rimborso del capitale da parte del mutuatario non può andare a detrimento del creditore mutuante, come dimostra proprio l’art. 821, comma 3, che prevede che gli interessi  «maturano giorno per giorno in ragione della durata del diritto» del creditore per il godimento del capitale di cui beneficia il debitore";

2. "si deve inoltre considerare che ciascuna rata comprende anche una frazione di capitale che diventa esigibile progressivamente rendendo esigibili anche gli interessi calcolati «in ragione d’anno» (art. 1284, comma 1, c.c.) e parametrati – per accordo tra le parti sancito nel contratto cui il piano è allegato – al debito (capitale) residuo, come accade anche nel sistema di ammortamento c.d. «all’italiana»"

3. "Condizionare la esigibilità degli interessi alla esigibilità dell’intero capitale, con la conseguenza che il creditore potrebbe ritrarre i frutti tutti in una volta alla fine dell’operazione, metterebbe in crisi il funzionamento della regola, coerente con l’ordinato svolgimento della vita economica e sociale, della remunerazione periodica del capitale e della conseguente esigibilità periodica degli interessi, a favore di una regola – diversa da quella negozialmente assunta – che non potrebbe essere unilateralmente imposta al creditore ex post. La regola della esigibilità periodica degli interessi – che fonda la piena libertà delle parti di concordarla – è ulteriormente dimostrata dall’accostamento nell’art 820, comma 3, c.c. degli interessi a ogni tipo di rendita e ai corrispettivi delle locazioni cioè a prestazioni con cadenza tipicamente periodica".

 

Da una prima lettura delle motivazioni della sentenza, emergono alcuni aspetti che meritano approfondimento:

Il thema decidendum

In primo luogo, la Cassazione afferma esplicitamente di essere chiamata ad esprimersi solamente sulle seguenti questioni: "se, in presenza di un mutuo a tasso fisso con piano di ammortamento c.d. «alla francese» allegato al contratto (nella specie, interamente onorato dalla debitrice e concluso), il contratto debba contenere, a pena di nullità, anche l’esplicitazione del regime di ammortamento, cioè delle modalità di rimborso del prestito (mediante rate fisse costanti comprensive di quote capitali crescenti e di quote interessi decrescenti nel tempo) e della eventuale maggiore onerosità del suddetto piano rispetto ad altri piani di ammortamento; se, in mancanza di detta indicazione, il contratto sia affetto da nullità parziale per indeterminatezza o indeterminabilità dell’oggetto del contratto (art. 1346 c.c.) e/o per violazione della trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra banca e clienti (art. 117 T.u.b.); quali siano le eventuali conseguenze di una simile nullità".

La Cassazione aggiunge "che queste Sezioni Unite non sono chiamate a pronunciarsi con riferimento ai piani di ammortamento relativi ai contratti di mutuo a tasso variabile né sul tema, introdotto dalla difesa Podeia nella memoria, dell’anticipata estinzione del rapporto di mutuo per scelta volontaria del mutuatario, che è estraneo ai quesiti pregiudiziali e alla materia del contendere, risultando astratto in quanto privo di rilevanza ai fini della definizione del giudizio di merito; neppure sono chiamate a pronunciarsi sul tema relativo alle eventuali conseguenze della mancata allegazione o inserzione del piano di ammortamento nel contratto".

I principi affermati, quindi, sembrerebbero validi limitatamente ai mutui a tasso fisso per i quali sia stato allegato al contratto il piano di ammortamento

 

L'accento sul carattere "convenzionale" dell'esigibilità degli interessi prima della scadenza del capitale

La Cassazione, nell'affermare che l'esigibilità immediata degli interessi prima della scadenza del capitale non confligge con l'art. 821 c.c., fa più volte riferimento (come sopra evidenziato in grassetto) alla possibilità che tale esigibilità anticipata sia convenuta tra le parti.

Anche in questo ulteriore passaggio il concetto viene ribadito: "come rilevato dalla Procura Generale, è quindi senz’altro legittimo che gli interessi diventino convenzionalmente esigibili prima che diventi esigibile (in tutto o in parte) il capitale, potendo le parti convenzionalmente stabilire che gli interessi si versino nel corso del rapporto prima del capitale o in un’unica soluzione alla fine del rapporto contestualmente al rimborso del capitale (artt. 1815 e 1820 c.c.)".

La rilevanza del piano di ammortamento allegato al contratto viene indicata in più passaggi, come ad esempio "nel piano di ammortamento allegato al contratto nel caso che ha dato luogo al rinvio pregiudiziale erano indicati anche il numero e la composizione delle rate costanti di rimborso con la ripartizione delle quote per capitale e per interessi; quindi era soddisfatta la possibilità per il mutuatario di ricavare agevolmente l’importo totale del rimborso con una semplice sommatoria".

Rimane quindi il dubbio su come trattare i finanziamenti che non riportino il piano di ammortamento allegato al contratto (ed eventualmente, come capita in taluni casi, neppure l'importo della rata costante iniziale) e non prevedano l'esigibilità anticipata degli interessi rispetto al capitale, nè forniscano informazioni sulla progressione di rimborso del capitale.

 

Sull'onerosità dell'ammortamento alla francese in regime composto

Ci si permetta inoltre una critica al livello di approfondimento della Suprema Corte che, nel dirimere la questione relativa all'onerosità dell'ammortamento alla francese afferma che "il maggior carico di interessi del prestito non dipende – e comunque non è stato accertato dal giudice di merito in causa e non è una caratteristica propria dei piani di ammortamento «alla francese» standardizzati – da un fenomeno di produzione di «interessi su interessi», cioè di calcolo degli interessi sul capitale incrementato di interessi né su interessi «scaduti» (propriamente anatocistici), ma dal fatto che nel piano concordato tra le parti la restituzione del capitale è ritardata per la necessità di assicurare la rata costante (calmierata nei primi anni) in equilibrio finanziario, il che comporta la debenza di più interessi corrispettivi da parte del mutuatario a favore del mutuante per il differimento  del termine per la restituzione dell’equivalente del capitale ricevuto. In mancanza di un fenomeno di produzione di interessi su interessi, la tipologia di ammortamento adottato non incide di per sé sul tasso annuo (TAN) che dev’essere (ed è stato) esplicitato nel contratto né sul tasso annuo effettivo globale(TAEG)”.

Se infatti può essere condivisibile la limitazione del fenomeno anatocistico alla sola produzione di interessi su interessi scaduti, appare innegabile, dal punto di vista matematico, che la rata determinata in regime composto sconti la produzione di interessi su interessi al momento iniziale.