sentenza

Cassazione a Sezioni Unite n. 8770 del 12 Maggio2020

Le Sezioni Unite della Cassazione con la sent. n. 8770/20 hanno stabilito il principio di diritto secondo cui “…pur potendo l’ente locale procedere alla stipula dei primi [derivati di copertura] con qualificati intermediari finanziari nondimeno esso poteva utilmente ed efficacemente procedervi solo in presenza di una precisa misurabilità/determinazione dell’oggetto contrattuale, comprensiva sia del criterio del mark to market sia degli scenari probabilistici, sia dei c.d. costi occulti, allo scopo di ridurre al minimo e di rendere consapevole l’ente di ogni aspetto di aleatorietà del rapporto, costituente una rilevante disarmonia nell’ambito delle regole relative alla contabilità pubblica, introduttiva di variabili non compatibili con la certezza degli impegni di spesa riportati in bilancio.”

Nella medesima sentenza, con riferimento alla qualificazione dell’up-front, la Corte ha stabilito che l’operazione swap, nel suo complesso esaminata, “può sostanzialmente consistere in un indebitamento, com’è dimostrato da quegli enti locali che sono stati capaci di utilizzare gli IRS alla stregua di mutui e, tramite essi, in concreto, modificare e gestire il livello di indebitamento.”

Infine, la Corte ha precisato che sia nel caso di utilizzo di IRS per la ristrutturazione del debito, sia in quello di finanziamento mediante up-front, l’operazione derivata deve essere autorizzata dal consiglio comunale in quanto incide sull’entità globale dell’indebitamento.