sentenza

Cassazione Civile del 1 Agosto2013

Obbligo di conservazione decennale delle scritture contabili – onere della prova

L’intermediario per provare il proprio credito deve produrre integralmente gli estratti conto dall’inizio del rapporto, poiché “la produzione di estratti conto per una frazione temporale unilateralmente individuata dalla banca è radicalmente inidonea ad assolvere l’onere probatorio che sta a suo carico”. Non è possibile confondere l’onere di conservazione decennale degli estratti conto con l’onere probatorio in capo al creditore.

Superata la fase monitoria, una volta che sia stata contestata, per mancanza dei requisiti di legge, la pattuizione degli interessi ultralegali la banca è tenuta a produrre gli estratti conto a partire dall’apertura del conto anche oltre il decennio (Cass. 23974 del 2010), “perché non si può confondere l’onere di conservazione della documentazione contabile con quello di prova del proprio credito” (Cass. 23974/10).

La produzione di estratti conto per una frazione temporale unilateralmente individuata dalla banca è radicalmente inidonea ad assolvere l’onere probatorio che sta a suo carico.

 

La mancata contestazione degli estratti conto inviati dal cliente alla banca, oggetto di tacita approvazione in difetto di contestazione ai sensi dell’art. 1832 c.c., non vale a superare la nullità della clausola relativa agli interessi ultralegali, perché l’unilaterale comunicazione del tasso d’interesse non può supplire al difetto originario di valido accordo scritto in deroga alle condizioni di legge, richiesto dall’art. 1284 c.c..