Cassazione Civile a Sezioni Unite n. 19597 del 18 Settembre2020
I principali principi giuridici enunciati dalla sentenza:
1 - La disciplina antiusura intende sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi, convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma altresì degli interessi moratori, che sono comunque convenuti e costituiscono un debito per il finanziato.
2 – La mancata indicazione, nell’ambito del T.e.g.m., degli interessi di mora mediamente applicati non preclude l’applicazione dei decreti ministeriali de quibus, ove essi ne contengano la rilevazione statistica.
3 – Se i decreti non rechino neppure l’indicazione della maggiorazione media dei moratori, resta il termine di confronto del T.e.g.m. così come rilevato.
4 – Si applica l’art. 1815, comma 2, cod. civ., ma in una lettura interpretativa che "preservi il prezzo del denaro"e che porta al riconoscimento degli interessi moratori al tasso previsto per gli interessi corrispettivi, ex art. 1224 c.c.
5 – resta quindi la residua debenza di interessi dopo la risoluzione per inadempimento del contratto di finanziamento
6 - l'usura della mora non deve riscontrarsi solo "in astratto" alla pattuizione, ma si configura se gli interessi moratori effettivamente richiesti e addebitati sono calcolati al tasso usurario
Testo integrale(1.6 M)
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