Cassazione Civile I sez. n. 22458 del 24 Settembre2018
La Suprema Corte si trova a decidere in merito all'inclusione o meno nel TEG ai fini della verifica dell'usura (l. 108/96) della polizza assicurativa obbligatoria per legge in un contratto di cessione del V dello stipendio stipulato prima del 2010. Al riguardo, le Istruzioni della Banca d'Italia all'epoca vigenti escludevano tale polizza dal calcolo del TEGM, e la banca ricorrente ne chiede l'applicazione, a nulla rilevando il fatto che a partire dal 2010 le Istruzioni, cambiando l'indicazione precedentemente data, includono dette polizze nel calcolo del TEGM e quindi nella determinazione delle soglie d'usura.
La Cassazione afferma al riguardo la necessità di includere dette polizze, sulla base del "principio che la determinazione del tasso, ai fini rilevanti nel giudizio, "deve essere condotta tenendo conto di commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse solo quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito" (fol. 5 della sent.), principio che discende immediatamente dall'art. 644 c.p., comma 4.".
Le polizze assicurative previste nei contratti di cessione del V infatti, motiva la Corte, non derivano dal solo adempimento degli obblighi di legge, ma hanno anche natura remunerativa e quindi devono essere incluse nella verifica dell'usura.
Qui alcuni passaggi della motivazione:
2.4. La decisione in esame si fonda sul principio che la determinazione del tasso, ai fini rilevanti nel giudizio, "deve essere condotta tenendo conto di commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse solo quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito" (fol. 5 della sent.), principio che discende immediatamente dall'art. 644 c.p., comma 4.
2.5. E' opportuno, in proposito, ricordare che la normativa di divieto dei rapporti usurari - così come in radice espressa dall'art. 644 c.p., nella versione introdotta dalla L. n. 108 del 1996, nel suo art. 1, considera rilevanti tutte le voci del carico economico che si trovino applicate nel contesto dei rapporti di credito. In particolare, secondo quanto dispone il comma 4 dell'art. cit., "per la determinazione del tasso di interessi si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito": ciò perchè, nella prospettiva della repressione del fenomeno usurario, l'esclusione di talune delle voci per sè rilevanti potrebbe indurre naturalmente il risultato di spostare - al livello di operatività pratica - la sostanza del peso economico del negozio di credito dalle voci incluse verso le voci escluse, con evidente elusione delle prescrizioni dettate (cfr. Cass. n. 8806 del 05/04/2017).
2.6. La norma penale è stata trasfusa nelle "Istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio, ai sensi della legge sull'usura - Aggiornamento febbraio 2006", pubblicate su G.U. n. 102 del 4 maggio 2006, invocate dalla ricorrente, che, al paragrafo C4. relativo al trattamento degli oneri e delle spese, prevedono "Ai sensi della legge il calcolo del tasso deve tenere conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito" e che poi proseguono con un'elencazione esemplificativa dove, fra l'altro, si precisa "In particolare, sono inclusi: (...), 5) le spese per le assicurazioni o garanzie, imposte dal creditore, intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito. Le spese per assicurazioni e garanzie non sono ricomprese quando derivino dall'esclusivo adempimento di obblighi di legge.".
(...)
Orbene, anche sotto la vigenza del quadro normativo applicabile alla fattispecie in esame ratione temporis (v. sub 2.5. e 2.6.), la natura obbligatoria della polizza assicurativa prevista per i contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio o della pensione non è incompatibile con una sua connotazione propriamente remunerativa, anche indiretta, che va accertata in concreto utilizzando il diverso canone della sua effettiva incidenza economica diretta ed indiretta - sulle obbligazioni assunte dalle parti in relazione al contratto di finanziamento ed è, quindi, idonea, ove ricorra, ad attrarre la fattispecie concreta nella previsione dettata dalla parte generale del paragrafo C4. delle Istruzioni UIC, rilevante ai fini del calcolo del TEG.
2.11. Si deve infatti rimarcare che la deroga (sulla quale fonda la sua doglianza la ricorrente) prevista al detto paragrafo C4. non può consentire la pretermissione della regola generale dettata nella prima parte del paragrafo, atteso che questa non è altro che la riproduzione della norma penale.
A conferma della necessità di valutare in concreto e non formalmente le spese di assicurazione, prima di escluderle da novero delle voci da utilizzare per il calcolo del tasso usurario, si registra la recente decisione della Corte che ha affermato che "Ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644 c.p., comma 4, essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito. La sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo" (Cass. n. 8806 del 05/04/2017).
Testo della sentenza(70 K)
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