Cassazione Civile I sez. n. 7895 del 17 Aprile2020
La Suprema Corte detta il seguente principio di diritto:
In tema di contratto di conto corrente bancario, il correntista che agisca per la ripetizione dell’indebito è tenuto a fornire prova sia degli avvenuti pagamenti che della mancanza, rispetto ad essi, di una valida “causa debendi” ed è onerato di documentare l’andamento del rapporto con la produzione degli estratti conto, i quali evidenziano le singole rimesse che, riferendosi ad importi non dovuti, sono suscettibili di ripetizione”
La pronuncia censura la decisione della Corte d'Appello di Bari di ritenere, in un giudizio promosso dal correntista, gravante comunque sulla banca convenuta l'onere della produzione degli estratti conto integrali del rapporto. Al riguardo la Cassazione cita la precedente pronuncia n. 29050/19 secondo cui il correntista sarebbe onerato della ricostruzione dell'intero andamento del rapporto, con la conseguenza che non può essere accolta la domanda di restituzione se siano incompleti gli estratti conto attestanti le singole rimesse suscettibili di ripetizione e che il cliente, il quale agisca in giudizio per la ripetizione dell'indebito, è tenuto a fornire la prova dei movimenti del conto anche se il giudice può integrare la prova carente, sulla base delle deduzioni svolte dalla parte anche con altri mezzi di cognizione disposti d'ufficio, in particolare disponendo una consulenza contabile.
La decisione della Suprema Corte tocca un tema molto delicato, afferente il futuro delle vertenze incardinate sulla base di documentazione lacunosa o comunque con completa.
Se infatti può apparire pacifico che il correntista che agisca in ripetizione debba provare l'esistenza dei pagamenti di cui chiede la restituzione (soprattutto nell'ipotesi di rapporto ancora in essere, in cui non ci sia prova dell'assolvimento della propria posizione debitoria all'atto dell'estinzione del conto), appare invece più opinabile la pretesa, espressa dalla Cass. 29050/19, della produzione degli estratti conto integrali. Da un punto di vista contabile, infatti, la produzione di estratti per un periodo circoscritto rende comunque in grado di attestare gli addebiti illegittimi ed i relativi pagamenti, limitatamante al periodo documentato, senza che vi sia la necessità di disporre dell'intero sviluppo del conto. In tal senso, si veda ad esempio la recente Ordinanza della VI sez. di Cassazione, dott.ssa Iofrida, n. 2435 del 4/02/20.
Testo integrale sentenza(1.8 M)