Cassazione Civile I sez. Ordinanza n. 26779 del 21 Ottobre2019
La Cassazione riconosce il carattere peggiorativo dell'introduzione della pari periodicità trimestrale a seguito della Delibera CICR 9/02/00, con conseguente obbligo ex art. 7 della menzionata Delibera di accettazione scritta da parte del correntista.
La Suprema Corte boccia il ricorso dell'intermediario secondo cui l'introduzione della pari periodicità trimestrale di capitalizzazione a seguito della Delibera CICR 9/02/00 sarebbe da qualificare come migliorativa perchè "la contabilizzazione trimestrale degli interessi a credito costituisce sempre e comunque un miglioramento e non un peggioramento delle condizioni contrattuali applicate alla clientela".
La Cassazione invece rileva che "si omette di considerare che a seguito del declassamento da uso normativo a uso negoziale della prassi bancaria in materia di anatocismo operato dalle SS.UU. è venuta meno ogni legittima deroga in quell'ambito all'art. 1283 cod.civ." e di conseguenza il calcolo degli interessi per il periodo precedente il 22 aprile 2000 (data di entrata in vigore della Delibera CICR 9/02/00) deve essere svolto dal Giudice "senza operare alcuna capitalizzazione".
La Cassazione quindi conclude: "poichè come annota la sentenza in disamina "alla assenza di capitalizzazione o alla capitalizzazione annuale, quali conseguenze della declaratoria di nullità della clausola contrattuale anatocistica, si è sostituita la reciproca capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi e passivi, è di tutta evidenza che vi sia stato un peggioramento delle condizioni contrattuali precedentemente applicate al conto corrente per cui è causa" e sia perciò inappropriato spacciare per un loro miglioramento il passaggio al regime della trimestralizzazione per tutti gli interessi, giacchè il raffronto non va fatto tra il regime dell'annualità e quello della trimestralità degli interessi creditori, ma tra l'assenza di capitalizzazione o la capitalizzazione annuale degli interessi debitori"
Testo integrale della sentenza(321 K)