sentenza

Cassazione Civile II sez. n. 17466 del 20 Agosto2020

La Cassazione conferma l'inclusione nel TEG (usura) delle spese assicurative obbligatorie per legge nei contratti di cessione del V dello stipendio, anche per i contratti stipulati precedentemente al 2010

Si legge nella sentenza: “ai fini della valutazione dell’eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall’art. 644, comma 4, c.p., essendo, all’uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito. La sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l’erogazione del mutuo (Sez. I, n. 8806, 5/04/2017)

ed ancora: “le rilevazioni della banca d’Italia hanno l’unico scopo di determinare, sulla base della media registrata, il TEGM e non già di stabilire il paniere del corrispettivo di cui tener conto al fine di accertare l’usurarietà del compenso, stante che la composizione di esso trova compiuta descrizione nell’art. 644 cod. pen.. In disparte, va soggiunto che l’assicurazione obbligatoriamente prevista dall’art. 54 del d.P.R. n. 180/1950 è volta a garantire il mutuante, nel caso in cui per qualsiasi ragione venga a mancare la disponibilità dello stipendio del mutuatario”.

La sentenza conferma l'orientamento uniforme della corte di legittimità in merito all'inclusione delle spese assicurative nel TEG, che trae origine dalla Cass. Civ. I sez. n. 8806/17 e prosegue con la Cass. Civ. Sez. I, n. 9298 del 16 aprile ’18 e, specificatamente per la cessione del V dello stipendio, con la Cass. 5160 del 6 marzo ’18 e la Cass. 22458 del 24/09/18 (che afferma che il carattere obbligatorio per legge di una polizza vita non ne esclude il carattere remunerativo per l’intermediario, che è condizione sufficiente per l’inclusione anche prima del 2010.

Giudice Grasso Giuseppe

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