Cassazione Civile n. 18541 del 2 Agosto2013
Conto corrente – decreto ingiuntivo – onere della produzione integrale degli estratti contoin capo alla Banca
In caso di richiesta di Decreto Ingiuntivo cui il correntista faccia opposizione lamentando la nullità delle clausole delle condizioni economiche, la Banca è tenuta alla produzione integrale degli estratti conto, pena il mancato accoglimento del ricorso (e non il solo azzeramento del saldo inziale passivo), essendo “La produzione degli estratti conto relativi ad una frazione temporale unilateralmente individuata dalla banca nella fase più recente di operatività del rapporto, radicalmente inidonea ad assolvere all’onus probandi posto a carico di essa”.
E’ stato affermato con orientamento costante dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass. 17679 del 2009; 23974 del 2010) che la mancata contestazione degli estratti conto inviati al cliente della banca, oggetto di tacita approvazione in difetto di contestazione ai sensi dell’art. 1832 c.c., non vale a superare la nullità della clausola relativa agli interessi ultralegali, perché l’unilaterale comunicazione del tasso d’interesse non può supplire al difetto originario di valido accordo scritto in deroga alle condizioni di legge.
Ne consegue che superata la fase monitoria, nella quale possono essere prodotti gli estratti conto relativi all’ultima fase di movimentazione del conto, ai sensi del citato art. 50 TUB attualmente vigente, nel successivo giudizio a cognizione piena, una volta che sia stata contestata, per mancanza dei requisiti di legge, la pattuizione degli interessi ultralegali la banca è tenuta a produrre gli estratti conto a partire dall’apertura del conto, anche oltre il decennio perché non si può confondere l’onere di conservazione della documentazione contabile con quello di prova del proprio credito. (Cass. 23794 del 2010).
La produzione degli estratti conto relativi ad una frazione temporale unilateralmente individuata dalla banca nella fase più recente di operatività del rapporto, è radicalmente inidonea ad assolvere all’onus probandi posto a carico di essa.
Deve concludersi per la manifesta infondatezza della adombrata eccezione d’illegittimità costituzionale dell’art. 2220 c.c. , correlato all’art. 50 TUB n. 385 del 1993, dovendosi ribadire la radicale diversità tra le esigenze probatorie della fase monitoria da quelle del giudizio a cognizione piena, ove occorre dimostrare l’esistenza e l’entità del proprio credito mediante la puntuale applicazione dell’art. 2697 c.c.
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