sentenza

Cassazione Civile n. 2072 del 29 Gennaio2013

Mutuo agrario - stipula precedente alla legge n. 154 del 1992 - ammissibilità determinazione convenzionale "per relationem" – divieto di anatocismo

Per un mutuo stipulato prima della l. 54/92 è legittima la pattuizione del tasso d’interesse “per relationem” mediante rinvio al tasso in vigore al momento della stipula per il credito agrario.

Al mutuo agrario, con riferimento agli interessi di mora, si applica il divieto di anatocismo ex art. 1283 c.c.

In tema di contratti di mutuo, affinché una convenzione relativa agli interessi ultralegali sia validamente stipulata ai sensi dell'art. 1284 cod. civ., che è norma imperativa, deve avere forma scritta e contenere l'indicazione della percentuale del tasso di interesse in ragione di un periodo di tempo determinato; tale condizione - che nel regime anteriore all'entrata in vigore della legge n. 154 del 1992, può ritenersi soddisfatta anche per relationem, attraverso il richiamo a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, purché obbiettivamente individuabili, funzionali alla concreta determinazione del saggio di interesse (cfr. Cass. n. 12276/10) - si realizza anche quando il tasso d'interesse è desumibile dal contratto, senza alcun margine di incertezza o di discrezionalità in capo all'istituto mutuante, perché individuato per relationem mediante rinvio al tasso vigente, alla data di stipulazione del contratto medesimo, per il tipo di operazione di credito agrario che ne è oggetto, effettuata dalla sezione agraria di quel determinato istituto mutuante.

 

In tema di mutuo agrario di miglioramento disciplinato dalla legge 5 luglio 1928 n. 1760, e con riferimento al calcolo degli interessi di mora, devono ritenersi applicabili le limitazioni previste dall'art. 1283 cod. civ., non rilevando, in senso opposto, l'esistenza di un uso bancario contrario a quanto disposto dalla norma predetta e non essendo l'anatocismo previsto dalla legislazione di settore, in deroga all'art. 1283 cod. civ.; poiché con riguardo al mutuo agrario di miglioramento non è dato rinvenire, in epoca anteriore al 1942, alcun uso che consentisse l'anatocismo oltre i limiti poi previsti dall'art. 1283 cod. civ., sono illegittime tanto le pattuizioni, quanto i comportamenti - ancorché non tradotti in patti - che si risolvano in una accettazione reciproca, ovvero in una unilaterale imposizione, di una disciplina diversa da quella legale.