sentenza

Cassazione Civile n. 28215 del 4 Novembre2024

La Cassazione, smentendo le pronunce n. 5054 e 5064 dell'inizio dell'anno, conferma la necessità di una ricontrattualizzazione scritta della clausola anatocistica per la legittimità della pari periodicità di capitalizzazione introdotta dalla Delibera CICR 9/02/00: per i rapporti sorti antecedentemente al 2000, pertanto, l'anatocismo risulta legittimo solo a partire dal primo contratto che pattuisca la pari periodicità stipulato in forma scritta dopo l'entrata in vigore della menzionata Delibera CICR:

“38. Le richiamate ordinanze nn. 5054 e 5064 del 2024 non prendono, tuttavia, in considerazione il diverso orientamento giurisprudenziale espresso dalla sentenza n. 9140 del 2020 (e dalle conformi successive ordinanze) che hanno escluso la possibilità per le banche di procedere all’adeguamento contrattuale mediante la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e la comunicazione a al correntista non già in ragione di una valutazione comparativa espressiva del carattere peggiorativo delle nuove condizioni rispetto a quelle precedenti, esito della nullità di queste ultima e, dunque, dell’assenza di una valida ed efficace pattuizione anatocistica, quanto in virtù della impraticabilità di una siffatta comparazione discendente proprio dalla mancanza di uno dei termini di raffronto a causa della nullità della relativa previsione negoziale.

39. Tali pronunce, dunque, non offrono utili elementi di critica del consolidato orientamento giurisprudenziale – peraltro, ribadito dalla successiva ordinanza del 2 maggio 2024, n. 11725 – da cui la sentenza impugnata si discosta, né elementi di siffatta natura sono dedotti dalla controricorrente.

40. Deve, pertanto, darsi seguito al consolidato precedente orientamento giurisprudenziale, non ravvisandosi ragioni per doversene discostare.”

Giudice Catallozzi Paolo