sentenza

Cassazione Civile n. 31886 del 6 Dicembre2019

Debbono dunque affermarsi, in conclusione di quanto sin qui esposto, i seguenti princìpi di diritto:

1.il CTU non può indagare d'ufficio su fatti mai ritualmente allegati dalle parti;

2.il CTU non può acquisire di sua iniziativa la prova dei fatti costitutivi della domanda o dell'eccezione, né acquisire dalle parti o da terzi documenti che forniscano quella prova; a tale principio può derogarsi soltanto quando la prova del fatto costitutivo della domanda o dell'eccezione non possa oggettivamente essere fornita coi mezzi di prova tradizionali;

3.il CTU può acquisire dai terzi soltanto la prova di fatti tecnici accessori e secondari, oppure elementi di riscontro della veridicità delle prove già prodotte dalle parti;

4.i princìpi che precedono non sono derogabili per ordine del giudice, né per acquiescenza delle parti;

5.la nullità della consulenza, derivante dall'avere il CTU violato il principio dispositivo o le regole sulle acquisizioni documentali, non è sanata dall'acquiescenza delle parti ed è rilevabile d'ufficio.

Giudice Rossetti Marco (rel.)