sentenza

Cassazione Civile, Ordinanza I sez. n. 33964 del 17 Novembre2022

La Casszione afferma che "la normativa di divieto dei rapporti usurari, così come in radice espressa dall’art. 644 c.p., nella versione introdotta dalla L. n. 108/1996, art. 1, considera rilevanti tutte le voci del carico economico che si trovino applicate nel contesto dei rapporti di credito", ritenendo che "la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi esprima un costo del credito; e che, in quanto tale, la stessa vada inserita nel conto delle voci rilevanti per la verifica della natura usuraria dell’operazione di erogazione del denaro. Ed è appena il caso di aggiungere che non rileva, a tal fine, la legittimità della previsione della capitalizzazione stessa, rilevando invece il fatto in sé che tale costo sia previsto dalla regolamentazione contrattuale".

In relazione alle Istruzioni della Banca d'Italia, la Cassazione rileva che, secondo le suddette istruzioni, «ai fini del calcolo dei tassi per ciascuna categoria di operazione occorre che venga comunicato il “tasso effettivo globale, espresso su base annua, praticato in media dall’intermediario. Il dato è calcolato come media aritmetica semplice dei tassi effettivi globali applicati ad ogni singolo rapporto (TEG)” e afferma che "il riferimento al carattere effettivo e globale dei tassi rilevati, unitamente alla necessità che gli stessi siano espressi su base annua – quale che sia, dunque, la periodizzazione, anche inferiore all’anno, applicata in concreto – rendono evidente che dalla eventuale capitalizzazione degli interessi il legislatore non ha affatto inteso prescindere. Né la formula di calcolo contenuta in dette istruzioni non offre alcuna sponda al ragionamento seguito dalla decisione impugnata e non esclude affatto dal computo la capitalizzazione degli interessi passivi ai fini del Teg".

Giudice De Chiara