sentenza

Cassazione Civile, Ordinanza n. 26946 del 22 Ottobre2019

Meno di una settimana dopo la pubblicazione della sentenza di Cassazione III sez. Civ. n. 28286 che aveva affermato, in contrasto con precedenti pronunce della Suprema Corte, che la verifica dell'usura per la mora doveva essere svolta maggiorando la soglia d'usura della "mora soglia" (ottenuta maggiorando del 50% la maggiorazione media di mora del 2,1% indicata dalla Banca d'Italia), assistiamo alla remisione alle Sezioni Unite delle seguenti questioni:

a) "la riferibilità della disciplina antiusura anche agli interessi moratori, dovendosi in particolare valutare, anche alla stregua del tenore letterale dell'art. 644 cod. pen. e dell'art. 2 della legge n. 108 del 1996 e delle indicazioni emergenti dai lavori preparatori di quest'ultima legge, nonchè delle critiche mosse alla soluzione affermativa, se l'evidenziato principio di simmetria consenta o meno di escludere l'assoggettamento degli interessi di mora alla predetta disciplina, in quanto non costituenti oggetto di rilevazione ai fini della determinazione del tasso effettivo globale medio";

b) "qualora si opti per la soluzione contraria occorre poi stabilire se, ai fini della verifica in ordine al carattere usurario degli interessi, sia sufficiente la comparazione con il tasso soglia determinato in base alla rilevazione del tasso effettivo globale medio di cui al comma primo dell'art. 2 cit., o se, viceversa, la mera rilevazione del relativo tasso medio, sia pure a fini dichiaratamente conoscitivi, imponga di verificarne l'avvenuto superamento nel caso concreto, e con quali modalità debba aver luogo tale riscontro, alla luce della segnalata irregolarità nella rilevazione"

Giudice De Chiara Carlo