Cassazione Civile, Ordinanza n. 34889 del 13 Dicembre2023
Nell’Ordinanza in commento, la terza sezione della Corte di Cassazione (Pres. Scarano, Rel. Gorgoni) ha riconosciuto la nullità del tasso del finanziamento definito sulla base dell’Euribor oggetto di manipolazione.
Nello specifico, la pronuncia riguarda un contratto di leasing che prevedeva l’indicizzazione al tasso Euribor, tasso per il quale la Commissione Antitrust Europea con decisione del 4/12/13 ha accertato l’esistenza di un accordo manipolativo della concorrenza da parte di alcuni istituti appartenenti al panel di determinazione del tasso, tra il settembre 2005 ed il maggio 2008.
In relazione a tale contratto, la Cassazione, sconfessando la pronuncia di Appello, la quale aveva ritenuto che la mera partecipazione di più istituti di credito al panel per la determinazione del tasso Euribor non implicasse la sussistenza di un’intesa vietata dall’art. 2 della l. 287/1990 e che, in ogni caso, assumesse valore decisivo il fatto che la banca finanziatrice non aveva partecipato all’intesa manipolativa della concorrenza oggetto di accertamento, ha invece stabilito che la decisione della Commissione deve ritenersi prova privilegiata dell’accordo manipolativo della concorrenza, posto a supporto della domanda di declaratoria di nullità dei tassi “manipolati” e di rideterminazione degli interessi nel periodo coinvolto dalla manipolazione.
E ciò, a prescindere dal fatto che all’intesa illecita abbia o meno partecipato la banca finanziatrice, giacché, oggetto del divieto di cui all’art. 2 della l. n. 287/1990, deve ritenersi qualunque contratto o negozio a valle che costituisca applicazione delle intese illecite concluse a monte.
Testo sentenza(810 K)
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