sentenza

Cassazione Civile, Ordinanza n. 6983 del 15 Marzo2024

Commento a cura dell'avv. Alessandro Parisella (foro di Latina)

Il 15/03/2024 è stata pubblicata l’ordinanza della Corte di Cassazione n. 6983/2024 che ha cassato con rinvio la sentenza della Corte di appello di Catanzaro n. 1829/2019.

Con il terzo motivo di ricorso, la società ricorrente censurava la sentenza della Corte di appello laddove disponeva che la mancanza dell'ultimo estratto conto del rapporto di conto corrente comportava il non assolvimento dell'onere probatorio in relazione all'“an debeatur” nonché una carenza, non sopperitile mediante altri mezzi istruttori, sulla esatta determinazione del “quantum”.

Tale carenza, secondo i giudici della Corte di appello, si rifletteva inevitabilmente sulla sorte della domanda non risultando colmabile con alcun tipo di prova.

Nell’ordinanza in commento la Corte di Cassazione ha disposto che i fatti costitutivi dell'azione di ripetizione sono due: 1) l'effettuazione del pagamento; 2) l'assenza di un titolo giustificativo della prestazione eseguita.

Sul punto la Corte di Cassazione con sentenza n. 30713 del 27/11/2018 ha disposto che nei processi ad oggetto l'azione di ripetizione contro la banca, l'attore deve dimostrare sia l'avvenuto pagamento e sia la mancanza di una causa che lo giustifichi, ovvero il successivo venire meno di questa.

Proprio in merito, la Suprema Corte ha ritenuto che ai fini della prova circa l’effettuazione del pagamento, per documentare le rimesse suscettibili di restituzione, non risulta indispensabile produrre tutti gli estratti conto periodici in quanto la prova delle movimentazioni contabili può desumersi “aliunde”, vale a dire anche attraverso altri mezzi di prova in grado di fornire indicazioni certe e complete, tra cui la consulenza tecnica d’ufficio (cfr. Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 20621 del 19/07/2021 ; Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 29190 del 21/12/2020).

Si è, in particolare, affermato che gli estratti conto non forniscono la prova legale di fatti relativi al rapporto di conto corrente in quanto essi sono suscettibili di prova libera, potendo tali fatti anche essere dimostrati ricorrendo ad argomenti di prova o elementi indiretti, valutazione demandata al prudente apprezzamento del giudice di merito (Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 29190 del 21/12/2020; v. anche Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 22290 del 25/07/2023).

Nell’ordinanza in commento i giudici di legittimità hanno anche affermato che l'estratto conto, quale atto riassuntivo delle movimentazioni del conto corrente, può senza dubbio offrire la prova del saldo del conto stesso, ma se tali movimentazioni sono ricavabili anche da altri documenti, come i cosiddetti riassunti scalari mediante cui il consulente tecnico d’ufficio può operare un’adeguata ricostruzione, ciò è sufficiente all’integrazione della prova di cui il correntista risulta onerato (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 10293 del 18/04/2023).

A riguardo va segnalato che la Corte di Cassazione con ordinanza n. 37800 del 27/12/2022 ha disposto che l'estratto conto non costituisce l'unico mezzo di prova attraverso cui ricostruire le movimentazioni del rapporto bancario.

Pertanto, va evidenziato che l’estratto conto, pur costituendo il mezzo di prova “cardine” per offrire concreto riscontro in giudizio circa le movimentazioni contabili e l’effettivo versamento delle rimesse, l’andamento del rapporto può essere offerto anche mediante le contabili bancarie riferite alle singole operazioni di conto corrente o, a norma degli artt. 2709  e 2710  c.c., mediante le risultanze delle scritture contabili (ma non l'estratto notarile delle stesse, da cui risulti il mero saldo del conto cfr. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 10692 del 10/05/2007  e Cass., Sez. 1, Sentenza n. 23974 del 25/11/2010).

Si è, infine, aggiunto che per far fronte alla necessità di elaborazione di tali dati, il Tribunale può avvalersi di un consulente tecnico d'ufficio al fine di procedere all’esatta rideterminazione del saldo di conto corrente, e si è evidenziato, altresì, che a tal fine il giudice può valutare la condotta processuale della controparte ed ogni altro elemento idoneo a costituire argomento di prova ex art. 116  c.p.c.. (cfr. Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 14074 del 01/06/2018; nel medesimo senso, Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 31187 del 03/12/2018, n. 31187; v. altresì Cass., Sez. 1, Sentenza n. 11543 del 02/05/2019).

Va rilevato che la Corte d’appello di Catanzaro aveva sostenuto il principio secondo cui il correntista che agisce in ripetizione contro la banca ha lo specifico onere di produrre tutti gli estratti di conto periodici dalla data di avvio del rapporto fino alla chiusura di conto, risultando altrimenti impossibile stabilire con esattezza le somme dovute alla chiusura del conto corrente. Nella sentenza cassata la Corte di appello rilevava che nella vicenda oggetto di scrutinio non vi era prova del pagamento oggetto della richiesta di restituzione, perché mancava l'ultimo estratto conto dal quale evincere l’esistenza di un credito o di un debito del correntista al momento della chiusura del rapporto, e veniva ritenuto che tale carenza non fosse in alcun modo colmabile, neppure considerando la situazione contabile risultante dal penultimo estratto conto in quanto non poteva escludersi che nei due mesi successivi al 31/12/2000, che precedevano la chiusura del conto, avvenuta il 05/03/2001, fossero intervenuti movimenti incidenti sulla determinazione del credito richiesto in restituzione.

Ad avviso, dunque, della Suprema Corte di Cassazione la Corte di appello di Catanzaro non si è adeguata ai principi sopra enunciati, “poiché l’estratto conto non costituisce l'unico mezzo di prova attraverso cui costruire le movimentazioni del rapporto, essendo il giudice chiamato a valutare le risultanze istruttorie nel loro complesso” e in ragione di ciò, accogliendo il trzo motivo di impugnazione della società correntista, cassava con rinvio la sentenza impugnata. 

Giudice Reggiani Eleonora