sentenza

Cassazione Civile, Sez. I, n. 10516 del 20 Maggio2016

Ai sensi dell’art. 1284, comma 3, c.c. la costituzione dell’obbligo di pagare interessi in misura superiore a quella legale richiede la forma scritta ad substantiam, sicché nel caso di mancata sottoscrizione del relativo patto da parte di entrambi i contraenti non può ritenersi che un accordo siffatto si sia concluso per facta concludentia.

La mancata contestazione degli estratti conto inviati al cliente dalla banca, oggetto di tacita approvazione in difetto di contestazione ai sensi dell’art. 1832 c.c., non vale a superare la nullità della clausola relativa agli interessi ultralegali perché l’unilaterale comunicazione del tasso d’interesse non può supplire al difetto originario di valido accordo scritto in deroga alle condizioni di legge, richiesto all’art. 1284 c.c..

Giudice Didone Antonio