sentenza

Cassazione Civile, Sez. I, n. 10711 del 24 Maggio2016

L'art. 6 l. n. 1 del 1991 (confermato dall'art. 23 d.lg. n. 58 del 1998) ha introdotto il requisito della forma scritta ad substantiam per il contratto quadro, (e per il contratto quadro di negoziazione). Con riguardo ai contratti per i quali è prevista la forma scritta ad substantiam la produzione in giudizio del documento da parte del contraente non firmatario realizza un equivalente della sottoscrizione, con conseguente perfezionamento del contratto ex nunc salvo in ogni caso che l'altra parte abbia revocato la proposta o sia deceduta.

Nel caso in cui venga promosso un giudizio contro l'intermediario per la declaratoria di nullità del contratto di negoziazione di obbligazioni argentine e il convenuto abbia prodotto in giudizio il contratto di negoziazione sottoscritto unicamente dall'attore ma non dal rappresentante della banca stessa, il contratto quadro è nullo per difetto di forma e parimenti sono nulli gli ordini di acquisto e le operazioni di compravendita conseguenti (con conseguente necessità di restituzione della somma impiegata dal cliente e dei titoli alla banca). 

Giudice Dogliotti Massimo