Cassazione Civile, Sez. I, n. 8396 del 27 Aprile2016
L'art. 23 del d. lgs n. 58 del 1998 richiede la forma scritta ad substantiam del contratto quadro a pena di radicale invalidità del medesimo. La dichiarazione scritta unilaterale in quanto ricognitiva di una sola delle parti del rapporto non è idonea ad integrare il requisito di validità richiesto dalla legge (...). E' conseguentemente indispensabile la produzione del documento sottoscritto da entrambe le parti, non potendo tale difetto probatorio essere colmato con la confessione, la prova per interrogatorio formale, la prova per testimoni e tanto meno il ricorso alle presunzioni o alla mancata contestazione.
Peraltro con la proposizione dell'eccezione di nullità deve ritenersi revocato il consenso pregresso con conseguente impossibilità del perfezionamento dell'incontro di volontà mediante la produzione del modulo sottoscritto dalla parte che ne ha invocato l'invalidità. Il modulo prodotto dalla banca è solo una parte del contratto che avrebbe dovuto essere concluso per scambio di corrispondenza, non potendo ritenersi un documento contrattuale comune, di formazione bilaterale che, sebbene sottoscritto da uno solo dei contraenti, rechi la dichiarazione d'incontro delle rispettive volontà ma un contratto che si sarebbe formato mediante lo scambio di proposta ed accettazione separate. Ciò comporta, secondo la parte ricorrente, la produzione di una proposta di contratto, priva dell'attitudine a provare l'esistenza di un documento partecipativo di formazione anteriore.
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