Cassazione Civile S.U. n. 15895 del 13 Giugno2019
I passaggi più rilevanti della pronuncia:
In merito all'onere di allegazione:
“Elemento costitutivo è rappresentato dall’inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio, mentre la determinazione della durata di detta inerzia, necessaria per il verificarsi dell’effetto estintivo, si configura come una quaestio iuris concernente l’identificazione del diritto e del regime prescrizionale per esso previsto dalla legge. Ne consegue che la riserva alla parte del potere di sollevare l’eccezione -che, com’è noto, costituisce una tipica eccezione in senso stretto- implica che ad essa sia fatto onere soltanto di allegare il menzionato elemento costitutivo e di manifestare la volontà di profittare di quell’effetto, e non anche di indicare direttamente o indirettamente (cioè attraverso specifica menzione della durata dell’inerzia) le norme applicabili al caso di specie, l’identificazione delle quali spetta al giudice, che –previa attivazione del contraddittorio sulla relativa questione- potrà applicare una norma di previsione di un termine diverso"
da cui discende il principio di diritto:
"L’onere di allegazione gravante sull’istituto di credito, che convenuto in giudizio, voglia opporre l’eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l’azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da un’apertura di credito, è soddisfatto con l’affermazione dell’inerzia del titolare del diritto, e la dichiarazione di volerne profittare, senza che sia anche necessaria l’indicazione di specifiche rimesse solutorie."
La stessa Cassazione è comunque consapevole che il problema dell'individuazione delle rimesse solutorie permane, ed è rimesso al Giudice eventualmente anche mediante l'ausilio del CTU:
"il problema della specifica indicazione delle rimesse solutorie non viene eliminato, ma semplicemente si sposta dal piano delle allegazioni a quello della prova, sicché il giudice valuterà la fondatezza delle contrapposte tesi al lume del riparto dell’onere probatorio, se del caso avvalendosi di una consulenza tecnica a carattere percipiente"
Testo della sentenza(1.3 M)
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