sentenza

Cassazione Civile, VI sez. Ordinanza n. 2435 del 4 Febbraio2020

Con la produzione degli estratti conto "il correntista assolve all'onere di provare sia gli avvenuti pagamenti che la mancanza di causa debendi". In caso di produzione documentale incompleta, il giudice può avvalersi della consulenza tecnica d'ufficio per la ricostruzione del rapporto indicando che, nell'ipotesi in cui ad agire sia il correntista e vi siano "buchi documentali", "dovrà assumersi come dato di partenza per le rielaborazioni delle successive operazioni il saldo iniziale, a debito e quindi sfavorevole per lo stesso attore, risultante dal primo degli estratti conto acquisiti in giudizio".

Risulta quindi ammessa l'azione di ripetizione in presenza di documentazione incompleta, con la precisazione che no dovrà disporsi l'azzeramento del saldo iniziale in caso di azione promossa dal correntista

Giudice Iofrida G.