sentenza

Cassazione I sez. Civ. n. 10125 del 16 Aprile2021

La sentenza n. 10125 /2021 stabilisce che a fronte dell’esercizio del diritto di recesso attribuito dalla legge o dal contratto, è onere della controparte – la quale alleghi la violazione della clausola della buona fede e correttezza nei rapporti interprivati – provare l’integrazione della fattispecie abusiva.