Cassazione I sez. n. 15684 del 12 Giugno2025
La pronuncia conferma ancora una volta l'adozione del criterio del saldo rettificato per l'individuazione delle rimesse solutorie: "L’assunto della corte distrettuale secondo cui l'individuazione delle rimesse solutorie (atte cioè a ripianare uno scoperto del conto) debba avvenire, non già sulla base dei saldi ricalcolati dal consulente di ufficio a seguito dell'espunzione delle poste ritenute illegittime (criterio del saldo rettificato), bensì alla stregua delle operazioni risultanti negli estratti conto originari, formati all'epoca in cui sarebbero avvenuti i pagamenti indebiti (cd. saldo banca), – e tanto per le ragioni tutte esposte nelle pagine da 15 a 17 della sentenza oggi impugnata – contrasta con la ormai consolidatasi giurisprudenza di questa Corte sul punto, secondo la quale, nelle controversie aventi ad oggetto la domanda di ripetizione di indebito conseguente alla declaratoria di nullità delle clausole contrattuali e delle prassi bancarie contrarie a norme imperative ed inderogabili, la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere preceduta dall'individuazione e dalla successiva cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 9141 del 2020; Cass. n. 7721 del 2023; Cass. n. 9712 del 2024; Cass. nn. 2749, 5577 e 9203 del 2025).
La pronuncia conferma l'imputazione delle rimesse alle sole competenze extrafido: "La già descritta seconda censura rinvenibile nel motivo in esame, che, è utile ricordarlo, contesta alla corte torinese di avere considerato solutori, e quindi prescritti, i versamenti ante decennio che andavano a coprire non solo gli interessi maturati su capitale extra fido ma anche gli interessi maturati sul capitale intra fido, è senz’altro ammissibile, rinvenendosene traccia nella sentenza impugnata (...) Essa, inoltre, è fondata alla stregua di quanto rinvenibile nella motivazione, che il Collegio condivide, di Cass. n. 3858 del 2021, laddove si è spiegato (cfr. pag. 11-12) che "(...) Conseguenza di tale ragionamento è che erra la banca nel sostenere che gli interessi passivi che vengano annotati trimestralmente dalla banca nell'ambito di un rapporto di apertura di credito in conto corrente che presenta un saldo debitore siano sempre e comunque esigibili, pur se addebitati "intrafido", determinando, in questo caso, la loro annotazione solo la riduzione del credito di cui il correntista dispone nei limiti dell'affidamento. Tale affermazione si fonda sull'erroneo convincimento, […], secondo cui anche il versamento di una rimessa c.d. ripristinatoria costituirebbe un pagamento in senso tecnico-giuridico. Né, peraltro, l'immediata esigibilità degli interessi, pur "intrafido", può derivare […] dalla mera chiusura trimestrale del conto prevista dal conto contratto di conto corrente (per i soli conti a debito prima della delibera CICR 9 febbraio 2000), non potendo la disciplina di tale contratto prescindere non solo dall'apertura di credito che allo stesso accede, ma anche dalle concrete modalità di utilizzazione del fido"
La pronuncia ritiene non soggetti a prescrizione gli addebiti di competenze operati con saldo debitore entro fido, aspetto che necessita di ulteriori approfondimenti.
Testo sentenza(2.0 M)