sentenza

Cassazione I sez. n. 28819 del 30 Novembre2017

Confermando le precedenti pronunce n. 4518/14 e 20933/17, si afferma che è onere della Banca attestare la natura solutoria delle rimesse ai fini prescrizionali. A tal fine la Banca deve produrre gli estratti movimenti, non potendosi tale onere attribuire al correntista attore che non contesta la legittimità delle singole scritture ma solo degli addebiti delle competenze.

Giudice Rel. dott. Guido Mercolino