sentenza

Cassazione I sez. n. 3858 del 15 Febbraio2021

La sentenza della Cassazione n. 3858/2021 chiarisce ulteriormente la precedente sentenza n. 9141 del maggio 2020 (stesso Presidente C. De Chiara e stesso Relatore A. Fidanzia). Seguendo le indicazioni della sentenza, nel saldo rettificato vanno considerati anche gli interessi legittimi (semplici) e la rimessa solutoria paga esclusivamente tali interessi per la parte debordante il fido (oltre agli interessi dell'extra fido).Quindi ne discenderebbe che gli interessi anatocistici non risultano mai oggetto di pagamento diretto. Tuttavia, il pagamento anticipato degli interessi semplici debordanti il fido equivale, implicitamente nell'effetto, ad una loro capitalizzazione in quanto scompare il successivo anatocismo ad essi relativo (effetto negativo per l'utente), dall'altro non risulterebbe mai pagata la parte anatocistica (effetto positivo per l'utente) degli interessi semplici maturati (fido ed extra fido) e non pagati.

Roberto Marcelli

 

 

Alcuni estratti della sentenza:

come già evidenziato da questa Corte (Cass.n. 9141/2020), al fine di verificare se un versamento abbia avuto natura solutoria o ripristinatoria, occorre previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall’istituto di credito e conseguentemente rideterminare il reale saldo del conto”.

Ove sia stato proprio l’addebito degli interessi, come sopra quantificati, a determinare il superamento del limite del fido, rivestirà funzione solutoria solo quella parte di rimessa pari alla differenza tra lo “scoperto” ed il limite del fido e potrà provvedersi all’imputazione del pagamento ex art. 1194 comma 2° limitatamente a questa parte. Nel caso, invece, in cui l’annotazione degli interessi avvenga su un conto che presenti un passivo che rientri nei limiti dell’affidamento e neppure la stessa annotazione determini il superamento di tale limite, la successiva rimessa avrà una mera funzione ripristinatoria della provvista e non potrà mai provvedersi ad un’imputazione ex art. 1194 comma 2° cod. civ., difettando l’indefettibile presupposto del “pagamento”.”