sentenza

Cassazione, I sez. Ordinanza n. 20801 del 25 Luglio2024

La pronuncia si esprime su due punti:

I PUNTO: la pattuizione del tasso di interesse variabile indicizzato all'Euribor è nulla per indeterminatezza qualora non specifichi la base del paramentro (360 / 365).

In merito, si legge:

“2.19. Con il quinto motivo, la ricorrente, lamentando la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 1325,1346,1419,1284 e 1815 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale l’ha esclusa dallo stato passivo per la somma richiesta a titolo di interessi in ragione dell’omessa indicazione, nella clausola di cui all’art. 8 del contratto di mutuo ipotecario dell’1/8/2008, del divisore 360 o 365 del pattuito tasso Euribor a tre mesi, senza, tuttavia, considerare che: – la possibile “scelta” sia da ricondurre esclusivamente a due soluzioni, e cioè l’applicazione del divisore 360 o 365, per cui il tasso di interesse da applicare è senz’altro determinabile; – il tribunale, del resto, anziché escludere l’intera somma di Euro. 956.063,96 a titolo di interessi, poteva conteggiarla in forza del divisore maggiormente favorevole al Fallimento.

2.20. Il motivo è infondato.

Questa Corte, infatti, ha già avuto modo di affermare che, in tema di contratto di mutuo, affinché una clausola di determinazione degli interessi corrispettivi sia validamente stipulata ai sensi dell’art. 1346 c.c., è necessario che il saggio d’interesse, a differenza di quanto è accaduto nel caso in esame, sia desumibile senza alcun margine di incertezza o di discrezionalità in capo all’istituto mutuante (Cass. n. 8028 del 2018; Cass. n. 25205 del 2014; Cass. n. 2072 del 2013).

Non a caso, del resto, i contratti di mutuo “… di regola… prevedono un riferimento puntuale e circostanziato al tasso…, con l’indicazione, in particolare, dello “spazio temporale” di riferimento (6 mesi, 3 mesi, 1 mese, ecc.), del “divisore” utilizzato (360 giorni, quale anno commerciale, oppure 365 giorni, quale anno solare) …” (Cass. n. 36026 del 2023, in motiv.).

 

II PUNTO: la nullità della pattuizione del tasso di interesse comporta l'applicazione dei tassi sostitutivi ex art. 117 TUB

In merito, si legge:

2.21. Con il sesto motivo, la ricorrente, lamentando la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 117 del TUB, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale, dopo aver ritenuto che la clausola di cui all’art. 8 del contratto di mutuo ipotecario dell’1/8/2008 fosse nulla per la mancata indicazione del divisore, l’ha completamente esclusa dallo stato passivo per la somma corrispondente agli interessi, senza, tuttavia, considerare che gli stessi, in caso di nullità della clausola contrattuale relativa alla relativa misura, devono essere determinati applicando la norma prevista dall’art. 117, comma 7, lett. a), del TUB.

2.22. Il motivo è fondato.

In materia di contratti bancari, in effetti, l’indeterminatezza della misura della pattuizione relativa agli interessi convenzionali dev’essere colmata, al pari del caso di mancata pattuizione degli stessi, facendo applicazione del criterio integrativo previsto dall’art. 117, comma 7, lett. a), del TUB (cfr. Cass. n. 26957 del 2023), il quale, sostituendo di diritto la clausola difforme apposta dalle parti (artt. 1419, comma 2, e 1339 c.c.), dev’essere riconosciuto dal giudice anche d’ufficio, a prescindere dalla proposizione di una domanda in tal senso della parte.”

Giudice Dongiacomo Giuseppe