sentenza

Cassazione Ord. n. 7382 del 19 Marzo2025

Con l'Ordinanza in esame, la Prima Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione ha indicato che “i principi affermati nella sentenza delle Sezioni Unite a proposito a tasso fisso valgono senz’altro anche per il caso in cui il tasso convenuto sia di tipo variabile”.

La Corte ha dato rilevanza alla produzione in allegato del piano di ammortamento, seppure indicativo in quanto sviluppato alle condizioni di stipula, indicando che non rileva "che, per sua natura, il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile non possa che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell’ammontare finale dell’importo da restituire, sulla base del tasso individuato al momento della conclusione del contratto: il mutuatario, intro detti limiti, può difatti rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dell’unico parametro noto e disponibile al momento della pattuizione, effettuando quella comparazione tra le possibili offerte sul mercato, che è la principale delle facoltà in funzione delle quali presidio della trasparenza delle condizioni opera. Salvo a non voler percorrere l’unica alternativa astrattamente praticabile, ma che si menziona evidentemente solo ad absurdum, consistente in un intervento del legislatore volto a negare in se stessa la liceità tout court dei mutui a tasso variabile”.

Di conseguenza, a detta della Cassazione, anche nei mutui a tasso variabile:

  • “non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l’importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti;
  • "se il piano di ammortamento riporta "la chiara e inequivoca indicazione dell’importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi", neppure sorge alcun vulnus in termini di trasparenza, giacché il mutuatario ha integrale cognizione, nei limiti di ciò che è possibile, degli elementi, giuridici ed economici, del contratto”.