sentenza

Cassazione, Ordinanza III Sezione n. 12964 del 13 Maggio2021

/La previsione di condizioni di mora usurarie al momento pattizio comporta l'applcabilità della sanzione della non debenza ex art. 1815 c.c. degli interessi moratori, indipendentemente dalla misura in cui sono poi stati concretamente applicati.

Questo perchè l’art. 644 c.p. qualifica come illecita la condotta di chi si fa dare, ma anche semplicemente promettere, interessi a tasso usuraio, e poichè la sanzione della nullità sia finalizzata alla tutela del debitore e sarebbe, quindi, vanificata laddove quest’ultimo potesse agire per la nullità della clausola, solo dopo aver corrisposto gli interessi e, dunque, dopo averla attuata adempiendovi.

Il principio espressso dall'Ordinanza riforma l'indicazione contentuta nella precedente pronuncia della Cass. S.U. n. 19597/20 secondo cui per l'applicazione della sanzione ex art. 1815 c.c. oltre alla pattuizione usuraria della clausola andava verificata anche la concreta applicazione di condizioni usurarie nel successivo calcolo della mora.