sentenza

Cassazione, Ordinanza n. 251 del 5 Gennaio2026

“In forza dell’art. 117, comma 1, t.u.b. il cliente della banca può esigere, in sede di stipula, o anche dopo, che il documento contrattuale gli venga consegnato (…). Ma la norma del cit. art. 117, comma 1, non prevede affatto che la banca, una volta abbia provveduto alla consegna al cliente dell’esemplare del contratto, sia tenuta a rilasciargliene ulteriori copie.

(…)

Le considerazioni fin qui svolte portano dunque a negare che il cliente abbia il diritto di esigere dalla banca, in base all’art. 119, comma 4, t.u.b., una copia del contratto da lui già ricevuto.

Per conseguenza, delle due l’una: o il cliente ha ricevuto copia del contratto, e allora non potrà pretendere di esercitare una seconda volta il diritto alla consegna, il quale ha già trovato attuazione, potendo al più invocare, nel corso del processo di cui sia parte, che si provveda ex art. 210 c.p.c. all’esibizione del documento che abbia in ipotesi smarrito, e di cui reputi necessaria l’acquisizione (ma questo dell’esibizione è un profilo che nella presente sede non deve essere esaminato); oppure il predetto cliente non ha ricevuto copia del contratto: e in questo caso egli avrà il diritto di ottenerne la consegna, giusta l’art. 117, comma 1, t.u.b., anche a mezzo di decreto ingiuntivo, nel rispetto della prescrizione – quella ordinaria decennale – che gli venga eventualmente opposta, la quale decorrerà dal momento in cui il diritto in questione poteva essere fatto valere ex art. 2935 c.c., e cioè dal tempo dell’avvenuto perfezionamento del negozio.”

Giudice Falabella Massimo