Cassazione Sez. III Civile n. 3968 del 19 Febbraio2014
Mutuo – Euribor - Usura – Usura sopravvenuta
Il riferimento del tasso pattuito a parametro quale Ribor, Euribor e Rendistato, qualora accettato dal mutuante, è da ritenersi sufficientemente specifico ed univoco, e quindi legittimo.
La legge 108/96 non si può applicare ai rapporti completamente esauriti prima della sua entrata in vigore. Non rileva il fatto che da un siffatto rapporto sia sorto un contenzioso che ha lasciato in capo a una delle parti delle ragioni di credito.I meccanismi delle soglie antiusura non costituiscono fatto modificativo idoneo ad incidere sul giudicato.
Per la determinatezza o determinabilità dell'oggetto dell'obbligazione accessoria ad essi relativa è bensì indispensabile che gli elementi estrinseci od i parametri della determinazione degli interessi ad un tasso diverso da quello legale siano specifici (Cass. 29 luglio 2009, n. 17679; Cass. 19 maggio 2010, n. 12276): ma, nella specie, gli uni e gli altri sono stati accertati come acquisibili dai debitori, sia pure a prezzo di una peculiare diligenza o di una professionalità particolare e quand'anche non propria dell'uomo comune.
Ora, da un lato, la complessità di un calcolo e la necessità di applicare formule di matematica finanziaria, una volta adeguatamente identificati i parametri del primo e la seconda nel suo complesso, non fa venir meno la semplicità della determinazione del tasso in applicazione di un normale calcolo materiale; dall'altro lato, gli stessi debitori hanno, del resto, sottoscrivendo il contratto, accettato di fare riferimento a tali modalità di determinazione obiettivamente per loro sfavorevoli, in quanto implicanti una diligenza non comune o l'applicazione di regole specialistiche, ma comunque corrispondenti ad una univoca elaborazione da parte di una determinata scienza (nella specie, la matematica finanziaria).
La conclusione della corte territoriale è comunque, nel merito, conforme alla giurisprudenza di questa Corte, in base alla quale, a seguito della norma di interpretazione autentica di cui al D.L. 29 dicembre 2000, n. 394, art. 1, convertito, con modificazioni, nella L. 28 febbraio 2001, n. 24, i criteri fissati dalla disciplina, oggetto dell'interpretazione anzidetta, introdotta dalla L. 7 marzo 1996, n. 108, in ordine alla determinazione del carattere usurario degli interessi, non possono essere applicati a rapporti completamente esauriti prima della sua entrata in vigore, senza che rilevi, in senso contrario, la pendenza di una controversia sulle obbligazioni derivanti dal contratto e rimaste inadempiute, le quali non implicano che il rapporto contrattuale sia ancora in atto, ma solo che la sua conclusione ha lasciato in capo alle parti, o ad una di esse, delle ragioni di credito (tra le più recenti: Cass. 22 aprile 2010, n. 9532; Cass. 13 maggio 2010, n. 11632).
Scarica testo integrale(192 K)