sentenza

Corte Costituzionale, sentenza n. 263 del 22 Dicembre2022

La Corte Costituzionale ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 11-octies, comma 2, del D.L. 73/21 (Decreto sostegni bis – convertito con la legge 106/21), nella parte in cui veniva limitato ad alcune tipologie di costi sostenuti per il finanziamento il diritto alla riduzione spettante al consumatore in caso di estinzione anticipata. La norma faceva riferimento ai soli contratti conclusi successivamente all'entrata in vigore del D.L. 13/08/10 n. 141 e prima dell'entrata in vigore della L. n. 106/21

La Cassazione ha stabilito che le limitazioni previste dalla norma fossero in contrasto la normativa europea ed, in particolare, dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE, come interpretato dalla Corte di giustizia europea con la nota sentenza Lexitor.

Con la Sentenza Lexitor, la Corte di giustizia europea aveva stabilito che in caso di estinzione anticipata di un contratto di credito ai consumatori, il consumatore abbia sempre diritto alla riduzione del costo totale del credito, comprensivo di tutti i costi posti a carico del consumatore, e che la riduzione debba applicarsi in proporzione alla minore durata del contratto, in conseguenza alla restituzione anticipata.

La conseguenza della pronuncia è diromente, in quanto i consumatori avranno diritto alla riduzione proporzionale di tutti i costi sostenuti in relazione al contratto di credito, anche quando i contratti siano stati conclusi i antecedentemente all’entrata in vigore della legge n. 106/2021.

Si legge nella sentenza:

14.2.– La disposizione censurata deve, dunque, ritenersi costituzionalmente illegittima limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia», sicché l’art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, che resta vigente per i contratti conclusi prima dell’entrata in vigore della legge n. 106 del 2021, in virtù dell’art. 11-sexies, comma 2, può nuovamente accogliere il solo contenuto normativo conforme alla sentenza Lexitor. L’eliminazione della citata parte di disposizione rimuove, pertanto, l’attrito con i vincoli imposti dall’adesione dell’Italia all’Unione europea. Al contempo, il nuovo testo dell’art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, introdotto con l’art. 11-octies, comma 1, lettera c), oltre a valere per il futuro, contribuisce a consolidare il contenuto normativo della precedente formulazione dell’art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, in senso conforme alla sentenza Lexitor.